Sanatoria a doppio binario: lavoro nero e clandestini
Il datore può far emergere un contratto subordinato con stranieri privi di permesso o può dichiarare la presenza di un rapporto di lavoro irregolare
Tra gli oltre 250 articoli di cui si compone il decreto “rilancio”, ancora in via di perfezionamento, trova spazio una importante misura di stampo politico/lavoristico che interessa particolari e specifici settori (si veda l’altro articolo).
Il testo del decreto reso pubblico prevede un articolato meccanismo che si sviluppa su due canali.
Il primo, di parte datoriale, riguarda la possibilità di presentare istanza per definire un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale privi di permesso di lavoro ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, con cittadini italiani o stranieri.
Il secondo, attivabile dai soli cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, riguarda la possibilità loro concessa, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, finalizzato alla ricerca di una regolare occupazione.
La sanatoria eseguita da chi utilizza la prestazione irregolare soggiace a precise condizioni: se rivolta a cittadini stranieri, occorre che gli stessi siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente a questa data; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’ 8 marzo 2020.
La richiesta del datore di lavoro deve contenere sia la durata del contratto sia la retribuzione convenuta, che non può essere inferiore a quella prevista dal Ccl di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per l'accesso alla sanatoria, il datore di lavoro deve pagare due contributi forfettari: il primo di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione; il secondo – la cui entità sarà stabilita in un decreto interministeriale - per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
La dichiarazione di emersione comporta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro, ad eccezione di quelli particolarmente gravi come, a titolo di esempio, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o il caporalato. Se l'istanza di regolarizzazione non viene presentata ovvero in caso di sua archiviazione o rigetto, la sospensione dei procedimenti perde di efficacia.
Il datore di lavoro che vuole esclusivamente fare emergere un rapporto di lavoro irregolare, deve rivolgersi all'Inps; se, invece, desidera regolarizzare un dipendente extracomunitario dovrà rivolgersi allo sportello unico per l'immigrazione del ministero dell'Interno. Quest'ultimo, verificata l'ammissibilità della richiesta e acquisito il parere favorevole della questura, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Importante evidenziare che la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
La sanatoria da parte degli stranieri con permesso di soggiorno scaduto si rivolge a cittadini presenti nel nostro Paese alla data dell'8 marzo 2020, senza esserne stati allontanati, e che abbiano svolto attività di lavoro, negli specifici settori oggetto della regolarizzazione, prima del 31 ottobre 2019. La persona che vuole avvalersi della sanatoria deve pagare un contributo forfettario di 160 euro, a copertura degli oneri per la procedura di regolarizzazione, secondo le modalità che saranno stabilite in un decreto interministeriale.
Per richiedere il permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero deve rivolgersi alla questura corredando l'istanza con la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori interessati. La questura gli consegnerà un'attestazione con cui l'interessato potrà continuare soggiornare ma legittimamente nel nostro Paese, per sei mesi, alla ricerca di lavoro; ottenuto lo stesso, il permesso di soggiorno temporaneo si trasformerà in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Può accedere all’iter chi è impiegato (o lo è stato) in attività agricole o nella cura familiare