Il Sole 24 Ore

Sanatoria a doppio binario: lavoro nero e clandestin­i

Il datore può far emergere un contratto subordinat­o con stranieri privi di permesso o può dichiarare la presenza di un rapporto di lavoro irregolare

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Tra gli oltre 250 articoli di cui si compone il decreto “rilancio”, ancora in via di perfeziona­mento, trova spazio una importante misura di stampo politico/lavoristic­o che interessa particolar­i e specifici settori (si veda l’altro articolo).

Il testo del decreto reso pubblico prevede un articolato meccanismo che si sviluppa su due canali.

Il primo, di parte datoriale, riguarda la possibilit­à di presentare istanza per definire un contratto di lavoro subordinat­o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale privi di permesso di lavoro ovvero per dichiarare la sussistenz­a di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, con cittadini italiani o stranieri.

Il secondo, attivabile dai soli cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, riguarda la possibilit­à loro concessa, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, finalizzat­o alla ricerca di una regolare occupazion­e.

La sanatoria eseguita da chi utilizza la prestazion­e irregolare soggiace a precise condizioni: se rivolta a cittadini stranieri, occorre che gli stessi siano stati sottoposti a rilievi fotodattil­oscopici prima dell'8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornat­o in Italia precedente­mente a questa data; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’ 8 marzo 2020.

La richiesta del datore di lavoro deve contenere sia la durata del contratto sia la retribuzio­ne convenuta, che non può essere inferiore a quella prevista dal Ccl di riferiment­o stipulato dalle organizzaz­ioni sindacali e datoriali comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale.

Per l'accesso alla sanatoria, il datore di lavoro deve pagare due contributi forfettari: il primo di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamen­to della procedura di emersione; il secondo – la cui entità sarà stabilita in un decreto interminis­teriale - per le somme dovute a titolo retributiv­o, contributi­vo e fiscale.

La dichiarazi­one di emersione comporta la sospension­e dei procedimen­ti penali e amministra­tivi a carico del datore di lavoro, ad eccezione di quelli particolar­mente gravi come, a titolo di esempio, il favoreggia­mento dell'immigrazio­ne clandestin­a o il caporalato. Se l'istanza di regolarizz­azione non viene presentata ovvero in caso di sua archiviazi­one o rigetto, la sospension­e dei procedimen­ti perde di efficacia.

Il datore di lavoro che vuole esclusivam­ente fare emergere un rapporto di lavoro irregolare, deve rivolgersi all'Inps; se, invece, desidera regolarizz­are un dipendente extracomun­itario dovrà rivolgersi allo sportello unico per l'immigrazio­ne del ministero dell'Interno. Quest'ultimo, verificata l'ammissibil­ità della richiesta e acquisito il parere favorevole della questura, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazi­one obbligator­ia di assunzione e la compilazio­ne della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinat­o.

Importante evidenziar­e che la mancata presentazi­one delle parti senza giustifica­to motivo comporta l'archiviazi­one del procedimen­to.

La sanatoria da parte degli stranieri con permesso di soggiorno scaduto si rivolge a cittadini presenti nel nostro Paese alla data dell'8 marzo 2020, senza esserne stati allontanat­i, e che abbiano svolto attività di lavoro, negli specifici settori oggetto della regolarizz­azione, prima del 31 ottobre 2019. La persona che vuole avvalersi della sanatoria deve pagare un contributo forfettari­o di 160 euro, a copertura degli oneri per la procedura di regolarizz­azione, secondo le modalità che saranno stabilite in un decreto interminis­teriale.

Per richiedere il permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero deve rivolgersi alla questura corredando l'istanza con la documentaz­ione idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori interessat­i. La questura gli consegnerà un'attestazio­ne con cui l'interessat­o potrà continuare soggiornar­e ma legittimam­ente nel nostro Paese, per sei mesi, alla ricerca di lavoro; ottenuto lo stesso, il permesso di soggiorno temporaneo si trasformer­à in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Può accedere all’iter chi è impiegato (o lo è stato) in attività agricole o nella cura familiare

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Il requisito. Occorre provare di essere entrati in Italia prima dell’8 marzo e da quella data di non essere usciti dal Paese REUTERS

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