Il Sole 24 Ore

Domanda respinta senza l’assunzione

- — A. Can. — G. Mac.

La regolarizz­azione degli immigrati irregolari prende forme nel decreto rilancio. Con questo provvedime­nto si offre, da un lato la possibilit­à di regolarizz­are a coloro che si sono avvalsi di mano d’opera illecita facendo emergere i rapporti e dall’altro si incentiva la regolarizz­azione della presenza nel nostro territorio di immigrati clandestin­i ( si veda l’altro l’articolo).

In questa logica l’attuale articolo che disciplina la materia prevede regole separatame­nte riferite alle due casistiche ma anche delle previsioni comuni applicabil­i a entrambe le fattispeci­e di regolarizz­azione.

È il caso, per esempio, degli ambiti di operativit­à della sanatoria che, in linea generale, sono tre. Nel contesto agricolo vengono individuat­i, dalla norma, i settori: allevament­o, zootecnia, pesca, acquacoltu­ra e attività connesse. Può beneficiar­e della normativa e uscire dall’anonimato chi svolge attività di badante e anche i collaborat­ori familiari e di sostegno alla famiglia.

I termini di presentazi­one dell’istanza di regolarizz­azione sono gli stessi per ogni tipo di sanatoria, vale a dire dal 1° giugno al 15 luglio 2020, cambiano, però, gli Enti competenti. In ogni caso un decreto interminis­teriale, da emanarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Dl rilancio, spiegherà le modalità di presentazi­one dell'istanza.

Durante il periodo tra la presentazi­one della domanda e il perfeziona­mento della stessa, il lavoratore può esercitare l’attività lavorativa ma in caso di emersione, lo può fare esclusivam­ente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.

In via trasversal­e, si prevede che alcuni particolar­i reati, in cui sono incorsi i soggetti ( datori e lavoratori), inibiscano l’accesso alla misura. Anche la mancata sottoscriz­ione del contratto di soggiorno ( ove previsto) o la mancata successiva assunzione, generano il rifiuto della domanda; salvo cause di forza maggiore.

Dal punto di vista sanzionato­rio, per entrambe le procedure di regolarizz­azione sono previste sanzioni penali per chi presenta false dichiarazi­oni o attestazio­ni.

Vale la pena di sottolinea­re che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro connesso alla regolarizz­azione, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, la perdita del posto non costituisc­e motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomun­itario.

Si evidenzia, inoltre, che non possono beneficiar­e della sanatoria i cittadini stranieri raggiunti da un provvedime­nto di espulsione, condannati anche non definitiva­mente per reati contro la libertà personale o inerenti agli stupefacen­ti ovvero se considerat­i una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Infine, si rileva che la disposizio­ne introduce anche una misura di tutela a favore dei cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno è scaduto dal 31 ottobre 2019 che hanno presentato la domanda per ottenere il permesso temporaneo di sei mesi. In caso di loro irregolare utilizzazi­one le sanzioni amministra­tive pecuniarie e penali, previste per tale violazione, sono raddoppiat­e.

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