Protezione civile, agevolati anche gli accrediti in Tesoreria
Una documentazione semplice per beneficiare del bonus del Dl Cura Italia
Anche per le erogazioni liberali effettuate sul conto corrente della Tesoreria ( n. 2230) basta la documentazione bancaria attestante il versamento per beneficiare delle agevolazioni introdotte dal Dl cura Italia ( articolo 66).
È quanto si legge nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate 25 pubblicata ieri, a integrazione delle precisazioni già fornite con la risoluzione 21 dello scorso 27 aprile.
In quella sede il dipartimento della Protezione civile aveva chiesto chiarimenti in merito agli adempimenti necessari per garantire ai contribuenti la fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal decreto “cura Italia” per le erogazioni effettuate sui due conti aperti per l'emergenza.
Con il nuovo quesito, si chiedono ulteriori precisazioni in relazione ai molti contribuenti che, nella prima fase dell’epidemia, hanno effettuato erogazioni liberali sul conto intestato alla Tesoreria, sul quale la Protezione civile era stata autorizzata a ricevere risorse finanziarie.
Nel dettaglio, si chiede se anche questi versamenti possano beneficiare dei medesimi adempimenti “semplificati” individuati dall'Amministrazione finanziaria per le erogazioni disposte sui conti dedicati intestati alla Protezione civile.
La risposta dell’agenzia delle Entrate è positiva e si basa essenzialmente sull’identica finalità che hanno i vari rapporti di conto corrente.
Anche la posizione intestata alla Tesoreria ( n. 2230), come i due conti Covid aperti dalla Protezione civile, è destinata a ricevere erogazioni per gestire e contrastare l’emergenza epidemiologica.
Pertanto, per fruire delle agevolazioni è sufficiente che dalle ricevute del versamento o dall'estratto conto risulti che il pagamento sia stato effettuato sul citato conto n. 2230, senza alcuna ulteriore indicazione in merito al soggetto beneficiario, alla finalità Covid dell'erogazione e allo scopo liberale della stessa.
In ogni caso, come già precisato in precedenti occasioni, saranno agevolate solo le erogazioni in denaro effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili ( bonifico bancario o postale, carta di credito e così via), esclusi quindi i versamenti in denaro contante.
Restano fermi gli ulteriori requisiti della precedente risoluzione 21 per le erogazioni Covid effettuate tramite piattaforme di crowdfunding o altri intermediari.
In questi casi, qualora le somme raccolte siano accreditate sui citati conti della Protezione civile, oltre alla documentazione bancaria/ postale attestante il versamento, l'intermediario dovrà rilasciare al donatore un’attestazione dalla quale risulti che la donazione è stata versata nei predetti conti dedicati all'emergenza.
In aggiunta, qualora le erogazioni confluiscano su conti, sempre della Protezione civile ma diversi dai precedenti, sarà necessaria anche una ricevuta del Dipartimento che attesti che le somme raccolte sono destinate al contenimento/ gestione dell’epidemia.