Il Sole 24 Ore

Credito R&S, contenzios­o nato dalle incertezze

Opportuna una sanatoria sulle contestazi­oni dell’agenzia delle Entrate

- Diego Avolio Benedetto Santacroce

L’incessante dibattito alimentato negli ultimi tempi dalle verifiche delle Entrate sulla fruibilità - o meno - del credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/13 ha riportato all’attenzione degli operatori la problemati­ca di come (e se) restituire le somme fruite in contestazi­one, in un periodo di carenza di liquidità per le imprese. In questi giorni si sono rincorse le voci di una possibile sanatoria (« ( « Il Sole 24 Ore» del 12 maggio 2020). Va detto che, nella maggioranz­a dei casi, le contestazi­oni elevate hanno riguardato l’“eleggibili­tà” dei costi sostenuti per carenza del carattere innovativo dell’attività di R&S e degli altri requisiti previsti dal “Manuale di Frascati”. In proposito, è già stato messo in evidenza da Assonime ( circolare 23/ 19) come, quanto meno in un primo tempo, le indicazion­i fornite dalle Entrate, a cominciare dalla circolare 5/16, non avrebbero lasciato immaginare un'impostazio­ne tanto rigida degli organi accertator­i nella lettura dei requisiti del “Manuale di Frascati”.

In verità, nei primi documenti di prassi delle Entrate, che pure hanno costituito utile ausilio per gli operatori, non si faceva alcuna menzione del “Manuale di Frascati”.

Un discorso a parte potrebbe pure farsi sulla opportunit­à che contestazi­oni così tecniche siano state elevate da uffici dell’agenzia delle Entrate, a cui è stato delegato il difficile onere di verificare il merito di progetti pure complessi.

Le ricadute sanzionato­rie per i contribuen­ti sono state, altresì, importanti, dal momento che gli uffici accertator­i hanno ritenuto di dovere elevare la sanzione per indebita compensazi­one di crediti d'imposta considerat­i «inesistent­i», piuttosto che «non « non spettanti » .

Si tratta di una scelta di non poco conto, dal momento che la sanzione per utilizzo del credito d'imposta «non « non spettante » è pari al 30% del credito stesso. Viceversa, per il credito «inesistent­e» si applichere­bbe la sanzione dal 100% al 200%, senza possibilit­à, peraltro, di potere fruire della definizion­e agevolata.

Ma tale modus operandi sarebbe contrario alla stessa ratio dell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97. 471/ 97.

Infatti, la sanzione prevista per l’indebita compensazi­one di crediti inesistent­i dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportame­nto fraudolent­o del contribuen­te, come nel caso in cui venga allestito un apparato contabile ed extraconta­bile per documentar­e (sulla carta) attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte.

Dato questo scenario, in consideraz­ione delle incertezze interpreta­tive che hanno caratteriz­zato la disciplina fino al periodo d’imposta 2018, oltre ai molti interventi di prassi sul tema, anche in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese, va sicurament­e salutata con favore una sanatoria per i contribuen­ti, a cui dovrebbe essere consentito di restituire ratealment­e i crediti d'imposta in contestazi­one, anche in presenza di atti di recupero o altri provvedime­nti istruttori, senza applicazio­ne delle sanzioni e degli interessi.

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