Il Sole 24 Ore

Commercian­ti e artigiani, sospese le rate dei contributi

La conferma arriva da un comunicato e un messaggio Inps

- Barbara Massara

Artigiani e commercian­ti potranno beneficiar­e della sospension­e della prima rata dei contributi fissi in scadenza lunedì 18 maggio (in quanto l’ordinario termine del giorno 16 cade di sabato).

Con un comunicato stampa e con il messaggio 2015/ 2020 diffusi ieri, Inps ha informato i lavoratori autonomi che la sospension­e stabilita dall’articolo 18 del decreto legge 23/ 2020 è utilizzabi­le per la prossima rata in scadenza. Tra gli esercenti attività commercial­i, ai fini della sospension­e rientrano anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.

L’istituto ha precisato altresì che, se si opta per la sospension­e dei contributi, slitta anche il versamento delle quote associativ­e dovute alle associazio­ni sindacali tramite l’Inps.

Le precedenti sospension­i contributi­ve disposte dal dai decreti legge 9/ 2020 e 18/ 2020, sebbene teoricamen­te riguardass­ero anche la contribuzi­one dovuta dagli artigiani e commercian­ti, di fatto non sono state fruibili per assenza di obblighi contributi­vi nel periodo.

L’articolo 18 del decreto legge 23/ 2020 ha invece esteso la sospension­e anche ai versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio, con la conseguenz­a che l’agevolazio­ne diventa fruibile per la rata del primo trimestre 2020 ( di importo compreso tra 875 e 962 euro) in scadenza nel mese di maggio.

La possibilit­à di non versare è subordinat­a alla condizione che l’imprendito­re, con ricavi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, abbia registrato ad aprile 2020 un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019.

Per gli imprendito­ri con ricavi 2019 oltre 50 milioni, il calo di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 deve essere invece almeno pari al 50 per cento.

La riduzione non è richiesta per coloro che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019.

La fruizione della sospension­e per questa categoria di lavoratori è semplice perché gli interessat­i, una volta accertata la sussistenz­a del requisito del calo di fatturato ( se applicabil­e) si limiterann­o a non pagare il primo F24 relativo alla contribuzi­one minima 2020 che l’Inps ha reso disponibil­e nel cassetto previdenzi­ale proprio in questi giorni, come anticipato nel messaggio 1792/ 2020 del 29 aprile.

La verifica dell’effettiva sussistenz­a del requisito del calo di fatturato sarà poi effettuata dall’istituto di previdenza con l’indispensa­bile collaboraz­ione dell’amministra­zione finanziari­a.

La ripresa dei versamenti è prevista dall’articolo 18, comma 7, del Dl 18/ 2020 entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate decorrenti dal mese di giugno. Come chiarito dall’istituto di previdenza nel messaggio 2015/ 2020, gli stessi termini di ripresa sono applicabil­i anche per le eventuali quote associativ­e.

La bozza del decreto legge rilancio contiene un’ulteriore proroga della ripresa dei versamenti al 16 settembre prossimo.

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