Focus su cassa integrazione, sanatoria dei lavoratori in nero e indennità alle partite Iva e professionisti
Proroga di cinque settimane solo terminando le 9 settimane autorizzate dal 23 febbraio al 31 agosto. Possibile nuova richiesta di un mese dal 1° settembre al31 ottobre
Oggi secondo inserto di approfondimento del Sole sul Dl rilancio. Nelle quattro pagine estraibili vengono prese in esame le regole sul lavoro, a partire dalla cassa integrazione, sulla sanatoria immigrati, sulle indennità alle partite Iva e su enti locali e scuola.
Idatori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, ma solo dopo aver esaurito tutto il periodo concesso, potranno ottenere ulteriori cinque settimane. Poi una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1° settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane di trattamento. Per i settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1° settembre. Contro i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione, in particolare della cassa in deroga, per la nuova tornata di ammortizzatori l’Inps potrà anticipare il 40% dei trattamenti entro un mese dal ricevimento delle domande.
Sono le novità contenute nel Dl Rilancio che introduce un meccanismo di proroga “selettiva” della cig, dopo i rilievi della Ragioneria generale dello Stato sul rischio di una mancata copertura di una concessione generalizzata di altre nove settimane. Una parte dei 15 miliardi circa stanziati, servono infatti a coprire la prima tornata di cig, concessa con il Dl Cura Italia che aveva assegnato poco più di 5 miliardi, che sono risultati insufficienti a coprire il gran numero di richieste di ammortizzatori sociali, dopo il lockdown. Si valuta che serviranno almeno 3 miliardi per la copertura della prima tornata di ammortizzatori per l’emergenza Covid-19.
L’intero pacchetto lavoro del dl Rilancio vale circa 25 miliardi, e comprende altre misure, dagli indennizzi di 600 euro agli autonomi ai 16mila posti in più per i concorsi nella scuola (si vedano articoli nelle altre pagine).
Sul fronte cig è stata individuata anche, per le nuove domande, una procedura più celere. È stato necessario raggiungere prima un accordo politico tra il Governo e le Regioni che, di fatto, vengono bypassate dalla nuova procedura che individua nell’Inps l’unico interlocutore delle aziende. Inps diventa il soggetto responsabile per tutti gli ammortizzatori sociali per l’emergenza Covid, ferme restando le specificità delle province autonome di Trento e Bolzano e il completamento delle autorizzazioni delle prime 9 settimane, che resta in capo alle Regioni.
Nel Dl è stata fissata una tempistica per le procedure, con l’obiettivo di accelerare i tempi. In base alla nuova procedura, le aziende che devono ricorrere alla Cig in deroga oltre le prime 9 settimane e che si avvalgono del pagamento diretto da parte dell’Inps, trasmettono la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, insieme ai dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. A quel punto l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipo di pagamento del trattamento (pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. Infine, a seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro con le ore di cig effettivamente utilizzate, l’Inps provvede al saldo del restante 60%, o al recupero di somme eventualmente non dovute. Questo meccanismo di anticipazione del 40% delle ore autorizzate da parte dell’Inps riguarda non solo la cassa in deroga, ma tutte le nuove domande di cassa integrazione. Il datore di lavoro entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipo deve inviare all’Istituto di previdenza tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.
Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, è previsto che i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
A garanzia contro il rischio di uno sforamento dei conti, è previsto che l’Inps provveda all’erogazione delle prestazioni, «previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa». Spetta sempre all’Inps provvedere anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati ai ministeri del Lavoro e dell’Economia. Se dal monitoraggio dovesse emergere che «è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa», l’Inps «non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori».
La norma introduce inoltre il principio per cui Inps può riconoscere eventuali periodi di Cigd già autorizzati dalle Regioni ma non fruiti dal datore di lavoro, consentendo ai datori di lavoro di fruire di 18 settimane effettive di copertura.
L’inps anticipa il 40% di tutti i nuovi trattamenti di cig, compresa la cassa in deroga, entro 15 giorni dalle domande