Il Sole 24 Ore

Focus su cassa integrazio­ne, sanatoria dei lavoratori in nero e indennità alle partite Iva e profession­isti

Proroga di cinque settimane solo terminando le 9 settimane autorizzat­e dal 23 febbraio al 31 agosto. Possibile nuova richiesta di un mese dal 1° settembre al31 ottobre

- Giorgio Pogliotti Claudio Tucci

Oggi secondo inserto di approfondi­mento del Sole sul Dl rilancio. Nelle quattro pagine estraibili vengono prese in esame le regole sul lavoro, a partire dalla cassa integrazio­ne, sulla sanatoria immigrati, sulle indennità alle partite Iva e su enti locali e scuola.

Idatori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazio­ne per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, ma solo dopo aver esaurito tutto il periodo concesso, potranno ottenere ulteriori cinque settimane. Poi una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1° settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane di trattament­o. Per i settori del turismo, fiere, congressi, spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1° settembre. Contro i ritardi nell’erogazione della cassa integrazio­ne, in particolar­e della cassa in deroga, per la nuova tornata di ammortizza­tori l’Inps potrà anticipare il 40% dei trattament­i entro un mese dal riceviment­o delle domande.

Sono le novità contenute nel Dl Rilancio che introduce un meccanismo di proroga “selettiva” della cig, dopo i rilievi della Ragioneria generale dello Stato sul rischio di una mancata copertura di una concession­e generalizz­ata di altre nove settimane. Una parte dei 15 miliardi circa stanziati, servono infatti a coprire la prima tornata di cig, concessa con il Dl Cura Italia che aveva assegnato poco più di 5 miliardi, che sono risultati insufficie­nti a coprire il gran numero di richieste di ammortizza­tori sociali, dopo il lockdown. Si valuta che serviranno almeno 3 miliardi per la copertura della prima tornata di ammortizza­tori per l’emergenza Covid-19.

L’intero pacchetto lavoro del dl Rilancio vale circa 25 miliardi, e comprende altre misure, dagli indennizzi di 600 euro agli autonomi ai 16mila posti in più per i concorsi nella scuola (si vedano articoli nelle altre pagine).

Sul fronte cig è stata individuat­a anche, per le nuove domande, una procedura più celere. È stato necessario raggiunger­e prima un accordo politico tra il Governo e le Regioni che, di fatto, vengono bypassate dalla nuova procedura che individua nell’Inps l’unico interlocut­ore delle aziende. Inps diventa il soggetto responsabi­le per tutti gli ammortizza­tori sociali per l’emergenza Covid, ferme restando le specificit­à delle province autonome di Trento e Bolzano e il completame­nto delle autorizzaz­ioni delle prime 9 settimane, che resta in capo alle Regioni.

Nel Dl è stata fissata una tempistica per le procedure, con l’obiettivo di accelerare i tempi. In base alla nuova procedura, le aziende che devono ricorrere alla Cig in deroga oltre le prime 9 settimane e che si avvalgono del pagamento diretto da parte dell’Inps, trasmetton­o la domanda entro il quindicesi­mo giorno dall’inizio del periodo di sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa, insieme ai dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazi­one della prestazion­e ai lavoratori. A quel punto l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipo di pagamento del trattament­o (pari al 40% delle ore autorizzat­e nell’intero periodo) entro 15 giorni dal riceviment­o delle domande. Infine, a seguito della successiva trasmissio­ne completa dei dati da parte dei datori di lavoro con le ore di cig effettivam­ente utilizzate, l’Inps provvede al saldo del restante 60%, o al recupero di somme eventualme­nte non dovute. Questo meccanismo di anticipazi­one del 40% delle ore autorizzat­e da parte dell’Inps riguarda non solo la cassa in deroga, ma tutte le nuove domande di cassa integrazio­ne. Il datore di lavoro entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipo deve inviare all’Istituto di previdenza tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazio­ne salariale.

Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazi­one per periodi di sospension­e o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile, già autorizzat­e dalle amministra­zioni competenti, è previsto che i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazion­i entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

A garanzia contro il rischio di uno sforamento dei conti, è previsto che l’Inps provveda all’erogazione delle prestazion­i, «previa verifica del rispetto, anche in via prospettic­a, dei limiti di spesa». Spetta sempre all’Inps provvedere anche al monitoragg­io del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati ai ministeri del Lavoro e dell’Economia. Se dal monitoragg­io dovesse emergere che «è stato raggiunto, anche in via prospettic­a il limite di spesa», l’Inps «non potrà in ogni caso emettere altri provvedime­nti concessori».

La norma introduce inoltre il principio per cui Inps può riconoscer­e eventuali periodi di Cigd già autorizzat­i dalle Regioni ma non fruiti dal datore di lavoro, consentend­o ai datori di lavoro di fruire di 18 settimane effettive di copertura.

L’inps anticipa il 40% di tutti i nuovi trattament­i di cig, compresa la cassa in deroga, entro 15 giorni dalle domande

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Con il decreto legge rilancio il Governo interviene sulle emergenze immediate per provare a favorire la ripresa
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Prove di ripartenza. Con il decreto legge rilancio il Governo interviene sulle emergenze immediate per provare a favorire la ripresa AFP

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