Dalla Procura di Bergamo circolare sui possibili reati
Circolare indirizzata a carabinieri, polizia e ispettorato del lavoro
Fase 2 a rischio penale per l’imprenditore. Dal mancato rispetto dei doveri di informazione dei lavoratori, all’assenza di sanificazione dei luoghi di lavoro, alla mancata fornitura delle mascherine ai lavoratori. Ma un rischio i cui effetti potranno anche essere gestiti, come in generale molti di quelli che riguardano la sicurezza del lavoro. Indicazioni su un passaggio cruciale come la riapertura su larga scala di numerose attività produttive e sui livelli di sicurezza da assicurare per i dipendenti arrivano dalla città che per lunghe settimane è stata la più esposta all’epidemia, Bergamo. La procura, con una circolare indirizzata a polizia e carabinieri, ma anche all’ispettorato del lavoro, mette nero su bianco le linee da seguire nel controllo delle aziende, sulla tipologia di contestazioni che possono essere effettuate e sulle loro conseguenze.
Centrale è il ruolo dei protocolli e la parificazione dei loro contenuti alle misure del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro. In primo piano i protocolli sottoscritti il 24 aprile tra Governo e parti sociali, quello generale e quello sui cantieri, ai quali va aggiunto quello del 20 marzo relativo al trasporto e alla logistica. L’articolo 2, poi, del dpcm del 26 aprile considera espressamente i contenuti dei 3 protocolli, parificandoli a norme di legge con obiettivo di contenimento del contagio. Accertata questa natura, sottolinea la procura, la loro violazione ha come conseguenza l’applicazione delle sanzioni amministrative del decreto legge n. 19.
Sanzioni però che, se hanno il vantaggio di essere immediatamente applicabili, sono però prive di un elemento importante e cioè del potere di forzare l’imprenditore ad adottare le misure organizzative e gestionali che avrebbero l’effetto virtuoso di adeguare i luoghi di lavoro alle precauzioni anticontagio previste dai protocolli e quindi il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
A dovere essere valorizzato però, per l’ufficio della pubblica accusa di Bergamo, è l’articolo 4 del decreto legge n. 19 sulle sanzioni che apre espressamente alla possibilità («salvo che il fatto costituisca reato » ) che un datore di lavoro possa commette un fatto che, nello stesso tempo, trasgredisce a una delle prescrizioni dei protocolli e costituisce illecito penale. In questo caso, chiarisce ancora la Procura, sarà denunciato al pm e si aprirà un procedimento penale, mentre non saranno applicate sanzioni amministrative.
A questo punto, la circolare della procura allinea di fatto le misure di contenimento dei protocolli ai precetti previsti dal Testo unico in materia di sicurezza del lavoro. E a veniore esemplificate sono alcune delle condotte che potranno essere contestate all’imprenditore, come la violazione dei vincoli di informazione, di pulizia e sanificazione in azienda, delle precauzioni igieniche e personali, sui dispositivi di prevenzione individuale.
Tutte infrazioni rispetto alle quali si aprirà un procedimento penale con relativa sanzione pecuniaria. Che però, come normalmente avviene, potrà anche arrestarsi senza conseguenze se l’imprenditore si sarà messo in regola, “sanando” le violazioni con una condotta diversa e pagando la misura inflitta.
Anche la società può essere colpita da misure pecuniarie per la violazione degli obblighi di sicurezza