Scudo penale ai medici, tre ipotesi sul tavolo
Allo studio una disposizione che salva dal processo ma non dall’indennizzo
Cancellata con un tratto di penna dai primi decreti emergenziali, la questione della limitazione della responsabilità medica per i morti da Covid 19 è destinata a tornare presto sul tavolo tecnico dei ministri della Giustizia e della Salute. Non fosse altro che per regolare un tema ora travolto dalla tragicità degli eventi - con la soglia dei 30 mila decessi ampiamente superata - ma destinato probabilmente a divampare una volta usciti dal picco emergenziale. Del resto le statistiche delle cause per responsabilità medica già in tempi di “pace”, e soprattutto l’utilizzo molte volte strumentale dell’azione penale in cerca di risarcimenti, suggeriscono di affrontare il punto di caduta post Coronavirus prima di ritrovarsi una situazione ingestibile sotto molteplici punti di vista.
Le ipotesi su cui sono stati interrogati i tecnici e i giuristi riguardano la tempistica della ( eventuale) legge speciale, il perimetro dei soggetti beneficiari (solo medici o anche dirigenti delle aziende sanitarie? Anche il livello politico?) e più in dettaglio le condotte da attrarre sotto l’ombrello/ scudo penale
Sul primo punto i dubbi sono pochi: la legge speciale partirebbe dallo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e durerebbe fino al suo termine (attualmente è il 31 gennaio 2021).
Quanto alle condotte (cioè i fatti) da mettere al riparo dall’azione penale - ma non dai risarcimenti/indennizzi civilistici, che non sono ovviamente in discussione - si farebbe riferimento ai soli eventi verificatisi come diretta conseguenza dell’emergenza o comunque generati dal “clima” Covid.
Più incerta la delimitazione soggettiva, che parte ovviamente dagli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie presso strutture sanitarie o anche socio- sanitarie pubbliche o private (oltre alle professionalità abilitate e reclutate con i decreti emergenziali di marzo e aprile) relativamente alle attività di prevenzione, diagnosi, cura, terapia e, in generale, assistenza. Per quanto riguarda i livelli superiori - organi di vertice o datoriali delle aziende sanitarie e socio-sanitarie, funzioni dirigenziali presso tali strutture o nell’assessorato regionale - la scelta spetta ovviamente al tavolo politico, scelta su cui poi verrebbe modellata la norma di esclusione penale.
Dal punto di vista tecnico penalistico, le opzioni sul tavolo partono da una scriminante ad hoc (tipo lo “stato di necessità” già considerato dal codice penale) che salva dal processo penale ma non dall’obbligo di indennizzo civilistico ( articolo 2045 del Codice civile).
Nelle altre ipotesi la responsabilità viene limitata a casi dolosi oppure in caso di colpa grave
Tuttavia la tragedia Covid potrebbe essere lo spunto per valicare il Rubicone dell’esclusione penale tout court per i medici e i sanitari, soluzione rivendicata da anni - era prevista anche nel progetto per la riforma del codice penale elaborato dalla commissione Pagliaro - e del resto già prevista da altri ordinamenti, per esempio nel codice penale portoghese. Questa soluzione varrebbe sia per reati colposi e anche dolosi, per esempio, per l’omissione/ritardo/rifiuto di atti d’ufficio o anche l’interruzione di pubblico servizio.
Più limitato invece l’ambito della seconda soluzione allo studio, che limita la responsabilità penale ai soli fatti dolosi, sempre rimanendo impregiudicata la questione della responsabilità civile ( potendosi provvedere, in alternativa, con un indennizzo a carico dello Stato distinto per classi, casistiche, indici e voci di danno con procedura semplificata di accertamento e liquidazione mediante l’istituzione di un Fondo ad hoc).
Il rischio qui è di costituzionalità per l’esclusione della punibilità di tutti i reati colposi, specie di quelli a tutela della vita e della salute, e per il fatto che l’esclusione non riguarderebbe i delitti dolosi che pure potrebbero risentire dell’emergenza ( ad esempio, omissione, ritardo o rifiuto d'atti d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, eccetera)
La terza soluzione consiste nella limitazione di responsabilità ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, ipotesi che però andrebbero ben circostanziate dal legislatore per evitare i rischi del contenzioso che si intende prevenire oltre all’eventuale deriva di discrezionalità giurisprudenziale.