Il Sole 24 Ore

Incentivi, Pir, licenziame­nti e tributi locali: cosa cambia

Le aziende nate nel 2019 non sono tenute a provare la differenza di fatturato Chi non la dimostra non può calcolare il contributo in percentual­e sul calo

- Paolo Meneghetti

Dagli incentivi ai tributi locali e al blocco dei licenziame­nti: il pacchetto delle misure del Dl Rilancio interviene a più livelli. Introduce nuovi aiuti alle imprese: come contributi a fondo perduto, o incentivi alla ricapitali­zzazione delle Pmi. Ripropone agevolazio­ni già note, ma ampliandol­e (rivalutazi­one di partecipaz­ioni non qualificat­e e terreni) e rendendole più flessibili (Pir). Prolunga e corregge alcune norme del decreto “cura Italia”, come il tax credit sugli affitti commercial­i. In Norme & Tributi analisi e chiariment­i operativi.

Il contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi ha creato molte aspettativ­e, ma per applicarlo sarà necessario vagliare alcuni dati passando continuame­nte dal settore Iva a quello delle imposte dirette.

I soggetti interessat­i sono di tre tipologie: imprese commercial­i, agricole e lavoratori autonomi, a condizione che siano titolari di partita Iva (precisazio­ne rilevante solo per i lavoratori autonomi, visto che negli altri due casi la titolarità di partita Iva è un pre-requisito).

Tra questi ve ne sono alcuni che, per esplicita previsione normativa, non hanno diritto al contributo: i soggetti cessati al 31 marzo 2020 (quindi, per esempio, un’impresa che abbia cessato l’attività ad aprile 2020, prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio, ha comunque diritto al contributo), gli enti pubblici, gli intermedia­ri finanziari e coloro che hanno diritto alle indennità, come i lavoratori dello spettacolo e i profession­isti con o senza un’autonoma cassa di previdenza.

Va inoltre verificato il limite massimo di ricavi o compensi prodotti nel 2019, il cui ammontare non può superare i 5 milioni di euro (per i titolari di reddito agrario il perimetro normativo è l’articolo 32 del Tuir).

Il nodo dei beneficiar­i

Qui cominciano a emergere alcune criticità. I soggetti che potenzialm­ente avrebbero diritto alle indennità previste dagli articoli 28,38 e 44 del Dl 18/20, se sono stati esclusi da questi bonus perché non hanno i requisiti richiesti dalle norme, dovrebbero poter accedere al contributo a fondo perduto. Pensiamo a un profession­ista privo di cassa di previdenza, che sia titolare di un trattament­o pensionist­ico; oppure a un profession­ista con cassa di previdenza autonoma, che però abbia avuto nel 2018 un reddito superiore a 50mila euro: in entrambi i casi, a fronte della riduzione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, il contributo dovrebbe spettare.

Elemento fondamenta­le da verificare è la riduzione di fatturato o di corrispett­ivi tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020, che dev’essere almeno di un terzo. Il confronto fa riferiment­o all’accezione Iva (fatturato) e non alle imposte sui redditi, con specifico richiamo alla data di effettuazi­one delle operazioni di cui all’articolo 6 del Dpr 633/72.

Il calcolo dei contributi

Il dato della differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 è fondamenta­le anche per calcolare concretame­nte il contributo. Infatti, sulla differenza si applica l’aliquota del 20%, 15% o 10%, a seconda che l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo 2019 (e qui si torna a un’accezione da imposte dirette) non abbia rispettiva­mente superato quota 400mila, 1 milione o 5 milioni euro.

Sul punto emerge un’ulteriore criticità, se si pensa al caso delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 e a quelle che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazi­one dello stato di emergenza per Covid-19.

Per queste imprese, per cui non rileva la riduzione di fatturato, come si esegue il calcolo? Pensiamo a una società costituita a novembre 2019, che non presenta alcun dato per il mese di aprile 2019: in tal caso, l’unica soluzione praticabil­e sembra essere quella di applicare la misura minima di mille euro per le persone fisiche e 2mila per gli altri soggetti.

Gestione contabile e fiscale

Dal punto di vista contabile e reddituale, il contributo va classifica­to tra quelli in conto esercizio (al riguardo il principio contabile Oic 12 cita espressame­nte i contributi spettanti in relazione a fatti eccezional­i, quali calamità eccetera); e va allocato alla voce A5 del conto economico, rispettand­o il principio di competenza.

Dal punto di vista fiscale, i contributi si consideran­o ricavi ex articolo 85, comma 1, lettera h), del Tuir, che tuttavia non partecipan­o alla formazione dell’imponibile reddituale, né del valore della produzione, come stabilisce l’articolo 28, comma 7, del decreto Rilancio. Ciò comporta, per le società di capitali, che essi saranno esclusi dal calcolo del Rol.

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