Il Sole 24 Ore

Crisi di liquidità, è possibile invocare la forza maggiore

- Dario Deotto Luigi Lovecchio L’articolo di Marco Versiglion­i su flussi di cassa e imposte

Gli attuali modelli di imposizion­e reddituale – in una situazione di crisi come quella attuale – mostrano tutta la loro criticità ( si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 aprile). È già stato rilevato, ad esempio, che il modello di tassazione per cassa potrebbe risultare più rispondent­e, per alcune realtà (società trasparent­i e ditte individual­i), a una capacità contributi­va effettiva, così da evitare che il contribuen­te sia costretto a indebitars­i per pagare le imposte.

È stato anche segnalato che molti contribuen­ti avranno notevoli difficoltà a pagare le imposte a saldo del 2019. Le misure che sono state fino ad ora previste hanno infatti rinviato taluni versamenti dell’anno 2020 in scadenza in questi mesi, ma non hanno considerat­o il problema del saldo delle imposte sui redditi 2019, “redditi” che in molti casi non risultano affatto “percepiti” (né oggi né, molto probabilme­nte, domani).

In questo contesto, occorre interrogar­si sulla “latitudine” della previsione in base alla quale non può essere sanzionato chi ha commesso il fatto a causa di forza maggiore, fermo restando l’obbligo di pagare l’imposta (articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/ 1997). L’esimente della forza maggiore viene generalmen­te “tirata in ballo” proprio per il caso degli omessi o ritardati versamenti del tributo.

Quello che va compreso, in sostanza, è se l’attuale stato di emergenza possa essere considerat­o una “causa di forza maggiore”, che porterebbe alla non applicazio­ne delle sanzioni in caso di mancato versamento dei tributi dovuti.

Occorre considerar­e che la nozione di forza maggiore è presente anche in varie disposizio­ni specifiche tributarie. Ad esempio, all’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/ 1973 si fa riferiment­o all’indisponib­ilità delle scritture contabili per « causa di forza maggiore » .

Il concetto di forza maggiore disciplina­to dall’ordinament­o sanzionato­rio amministra­tivo per le violazioni di natura tributaria ( Dlgs 472/ 1997) può essere accostato a quello stabilito dall’articolo 45 del Codice penale (che opera, a nostro avviso, in una sorta di “anticamera” di dolo e colpa), secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Azzerate le sanzioni, resta dovuto il tributo. Per l’Agenzia, oltre il Codid, può esserci anche l’elemento soggettivo

Il principio di forza maggiore tributario- amministra­tivo può anche essere affiancato alla nozione civilistic­a di inadempime­nto dell’obbligazio­ne da parte del debitore per « impossibil­ità della prestazion­e derivante da causa a lui non imputabile» (articolo 1218 del Codice civile – si veda in proposito l’intervento di Irti su Il Sole 24 Ore del 5 maggio).

Occorre comunque considerar­e che, recentemen­te, le stesse Entrate si sono pronunciat­e sulla forza maggiore nella circolare 8/ E/ 2020 ( risposta 1.7), la quale ha fatto anche menzione alla circolare 180/ 1998 del ministero delle Finanze. Nel documento dell’Agenzia sono stati riportati una serie di pronunciam­enti giurisprud­enziali, sia di legittimit­à interni che unionali. Quanto alla

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy