Il Sole 24 Ore

Dal 1° luglio negli studi doppia spinta all’uso del Pos

Spetterà un credito d’imposta del 30% sulle commission­i bancarie Contante utilizzabi­le solo sotto i 2mila euro

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Per i profession­isti impegnati nel processo di dematerial­izzazione dei propri studi si avvicina un’altra tappa. Dal 1° luglio prossimo, infatti, potranno beneficiar­e di un credito di imposta pari al 30% delle commission­i addebitate sui pagamenti ricevuti da consumator­i finali con carte di credito, di debito e prepagate.

Con la stessa decorrenza viene anche ridotta a 1.999,99 euro la soglia per l’utilizzo del contante, in previsione dell’ulteriore abbattimen­to, dal 1° gennaio 2022, sino ai 999,999 euro.

Questi due elementi, di per sé, dovrebbero costituire o quantomeno rappresent­are uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizz­ato, integrato e dematerial­izzato dell’attività profession­ale, che riguarda anche la

parte dei pagamenti elettronic­i: il tutto a prescinder­e dal fatto che non è prevista alcuna sanzione se non si garantisce al cliente la possibilit­à di pagare con strumenti tracciabil­i.

Il credito d’imposta

Installare un Pos e ricevere pagamenti elettronic­i tramite carte di debito o di credito o prepagate comporta il pagamento di commission­i agli intermedia­ri. Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativ­i al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e profession­isti, l’articolo 22 del decreto legge 124 del 2019 ha previsto il riconoscim­ento di un credito di imposta nella misura del 30% delle commission­i addebitate per le transazion­i effettuate con carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronic­i tracciabil­i.

Il credito spetta dal 1° luglio prossimo per le commission­i dovute in relazione a cessioni di beni e prestazion­i di servizi rese unicamente nei confronti di consumator­i finali, mentre l’obbligo di ricevere pagamenti elettronic­i - stabilito dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 179 del 2012 (cosiddetto decreto Sviluppo-bis) - non contiene una analoga esclusione relativame­nte ai soggetti passivi di imposta.

Ulteriore condizione per avvalersi del credito risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente, i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 400mila euro. Attenzione perché la stessa soglia si applica anche agli studi profession­ali e non solo ai profession­isti che esercitano l’attività singolarme­nte.

Come calcolare il credito

Per determinar­e la misura di credito spettante, esercenti e profession­isti riceverann­o, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazion­i effettuate e le informazio­ni relative alle commission­i addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazio­ni necessarie per controllar­e la spettanza del credito in capo ai beneficiar­i (si veda anche l’ articolo a fianco).

Più in dettaglio, secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d’Italia con provvedime­nto del 21 aprile 2020 - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 111 del 30 aprile - i profession­isti che abbiano stipulato un apposito contratto di convenzion­amento per l’accettazio­ne e il trattament­o delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabil­i, si vedranno recapitare nella propria casella di Pec oppure pubblicare nell’online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinaz­ione del credito spettante.

Le comunicazi­oni saranno trasmesse dagli intermedia­ri entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferiment­o e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabil­i. Verrà ricevuto l’elenco delle operazioni di pagamento del periodo di riferiment­o, il loro numero e valore totale, con separata indicazion­e di quelle effettuate da consumator­i finali, e un prospetto riepilogat­ivo delle commission­i addebitate.

Secondo il provvedime­nto dell’Agenzia delle entrate 181301/2020 i profession­isti, quando abbiano utilizzato il credito di imposta, dovranno conservare la relativa documentaz­ione per un periodo di dieci anni decorrenti dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Come utilizzare il credito

Il credito di imposta maturato è utilizzabi­le esclusivam­ente in compensazi­one, esponendol­o nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazi­one dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazion­e e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.

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