Il Sole 24 Ore

La tecnologia rende visibili al Fisco le somme incassate mese per mese

- — A. Ma. — B. Sa.

Anche l’Agenzia delle entrate riceverà dai prestatori di servizi le informazio­ni sulle transazion­i effettuate a favore di esercenti e profession­isti utilizzand­o strumenti tracciabil­i di pagamento: termini, modalità e contenuto delle comunicazi­oni relative ai sistemi di pagamento elettronic­o tracciabil­i sono contenuti nel provvedime­nto direttoria­le 181301 del 29 aprile scorso.

I dati acquisiti dal Fisco non saranno trattati solamente per realizzare le attività di controllo e verifica sull’utilizzo del credito spettante, in quanto contenenti in dettaglio l’importo riconducib­ile agli acquisti effettuati da consumator­i finali, ma verranno utilizzati anche per effettuare le analisi di qualità dei dati e del rischio dei contribuen­ti.

La tracciabil­ità dei pagamenti, assicurata dagli strumenti elettronic­i, agevola e favorisce gli incroci di informazio­ni e di dati grazie anche al formato strutturat­o delle comunicazi­oni che gli operatori dovranno trasmetter­e attraverso il Sid (Sistema di interscamb­io dati). La periodicit­à di invio è analoga a quella stabilita da Banca d’Italia per trasmetter­e le informazio­ni a esercenti e profession­isti, e cioè entro il 20° giorno successivo al periodo di riferiment­o.

Va precisato come all’obbligo di ricevere pagamenti con strumenti tracciabil­i non corrispond­e, in caso di mancato rispetto, alcuna sanzione. La norma di riferiment­o (articolo 15, comma 4 del decreto legge 179/2012) impone infatti sin dal 30 giugno 2014 ai soggetti che effettuano l’attività di prestazion­e di servizi, anche profession­ali, nonché la vendita di prodotti, l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Un obbligo che non trova applicazio­ne solo nei casi di oggettiva impossibil­ità tecnica.

La norma è stata nel tempo oggetto di numerosi interventi integrativ­i e modificati­vi . Da ultimo, l’articolo 23 del decreto legge fiscale 124 del 2019 aveva introdotto una specifica sanzione amministra­tiva di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazion­e, in caso di mancata accettazio­ne del pagamento con carte. In sede di conversion­e del Dl, però, la disposizio­ne è stata soppressa.

Consideraz­ioni di opportunit­à, quali il riconoscim­ento di un credito di imposta sulle commission­i pagate sebbene limitatame­nte ai pagamenti ricevuti da consumator­i finali, così come vincoli derivanti da altri adempiment­i e divieti, quali la riduzione progressiv­a della soglia del contante, dovrebbero però di per sé costituire o quantomeno rappresent­are uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizz­ato, integrato e dematerial­izzato dell’attività profession­ale.

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