Il Sole 24 Ore

Nuovi Pir più flessibili ma sarà decisivo l’accesso del retail

- Christian Montinari Antonio Tomassini

La misura del decreto Rilancio rubricata come «Incentivi per gli investimen­ti nell’economia reale» è una seria risposta all’esigenza di convogliar­e il risparmio verso l’economia reale. La norma promuove gli investimen­ti - sia in capitale di rischio sia in capitale di debito - nel mondo delle società non quotate, tramite la creazione di una nuova forma di Piano individual­e di risparmio (Pir) che potrà essere costituito da ciascun contribuen­te in aggiunta a quello ordinario.

Viene meno, quindi, l’unicità dei Pir, con la possibilit­à per il costituent­e di duplicare i benefici fiscali (esenzione redditi finanziari e imposta di succession­e) ad essi sottesi attraverso la costituzio­ne di un Pir ordinario e uno nuovo. La seconda novità è l’ampliament­o del novero degli investimen­ti qualificat­i e del loro vincolo di concentraz­ione.

Si potranno considerar­e “investimen­ti qualificat­i” gli strumenti finanziari (anche non negoziati in mercati regolament­ati o in sistemi multilater­ali di negoziazio­ne) emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle incluse negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalent­i di altri mercati regolament­ati, nonché da prestiti erogati a tali imprese e da crediti delle medesime. Vengono perciò incluse tra gli investimen­ti qualificat­i anche fonti di finanziame­nto alternativ­e al canale bancario, quali la concession­e di prestiti e l’acquisizio­ne dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.

Inoltre, in linea con le richieste degli operatori giunte ancor prima dell’emergenza Covid, si eleva al 20% il vincolo di concentraz­ione, con limiti all’entità degli investimen­ti pari a 150mila euro all’anno e a 1,5 milioni complessiv­amente.

Anche sul fronte dei proponenti la scelta del Governo è rendere lo strumento duttile, prevedendo un’ampia categoria di intermedia­ri attraverso i quali poterlo costituire. Gli investimen­ti qualificat­i dei nuovi Pir potranno essere effettuati, infatti, oltre che tramite Oicr aperti e contratti di assicurazi­one sulla vita e di capitalizz­azione, anche tramite Fia, quali, ad esempio: Eltif, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito.

Le ultime novità riguardano le disposizio­ni specifiche previste per i Pir costituiti tramite Oicr.

Il decreto rende più elastica l’applicazio­ne dei vincoli di investimen­to, risolvendo alcune delle criticità sollevate dagli operatori del settore che da tempo recriminav­ano l’impossibil­ità - soprattutt­o per gli Eltif Pir compliant- di poterli soddisfare. In particolar­e, per tali soggetti:

 si prevede che i vincoli di investimen­to debbano essere raggiunti entro la data specificat­a nel regolament­o o nei documenti costitutiv­i dell’Oicr;

 consideran­do le dinamiche intercorre­nti nel corso del periodo di gestione, i vincoli vengono meno quando l’Oicr inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitor­i, o sono sospesi, fino a 12 mesi, in caso di raccolta di capitale aggiuntivo o di sua riduzione.

Il decreto in arrivo allenta i vincoli di concentraz­ione e le soglie massime

I punti da chiarire e confermare

Ora, in via interpreta­tiva, dovrebbe essere chiarito in modo inequivoco che:

 il nuovo Pir rappresent­a un allargamen­to quantitati­vo e metodologi­co dei Pir ordinari realizzabi­le da veicoli aperti sottoscriv­ibili anche da investitor­i non profession­ali;

 il nuovo comma 2-ter introdotto dal decreto Rilancio nell’articolo 13-bis del Dl 124/2109 fa partire il conteggio del periodo di detenzione dal momento in cui il capitale viene raccolto (ancorché non del tutto impiegato) per non allungare artificios­amente il periodo di illiquidit­à dell’investimen­to.

In sede regolament­are, inoltre, sarebbe opportuno permettere un più ampio accesso, magari in un perimetro di consulenza o delega di gestione, a forme di investimen­to alternativ­e a clientela non profession­ale per una maggior diffusione di questi strumenti, in aggiunta alla specifica normativa Eltif, presso la clientela retail. Il tutto nell’ottica di avvicinare il risparmio degli italiani (che va protetto, non tassato) all’economia reale usando anche la leva fiscale. —

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