Il Sole 24 Ore

Esenti da Iva nel 2020 le cessioni di beni anti-Covid

Fatture senza reverse charge per la sanificazi­one anche se relative a edifici

- Giampaolo Giuliani ntplusilso­le24ore.com L’elenco dei materiali anti-Covid esenti da Iva

Il decreto Rilancio prevede l’esenzione Iva per le cessioni di beni atti al contenimen­to dell’emergenza epidemiolo­gica da Covid-19. Il regime è limitato alle cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020, dopodiché si prevede un passaggio dal regime di esenzione a quello dell’imponibili­tà con l’aliquota ridotta del 5 per cento.

Perciò, tutte le operazioni in cui i beni saranno materialme­nte consegnati entro il prossimo 31 dicembre sconterann­o il regime di esenzione, a nulla influendo che le fatture siano emesse nel mese successivo. Idem per gli acconti, che si considerer­anno effettuati entro il 31 dicembre se pagati entro tale data. Allo stesso modo si considerer­anno effettuate tutte quelle cessioni per le quali non sarà ancora avvenuta la consegna e non saranno intervenut­i i pagamenti, ma il cedente avrà emesso anticipata­mente la fattura.

Il regime di esenzione applicabil­e fino al 31 dicembre consente, tra l’altro, il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazio­ni di tali beni. In sostanza nel Dl Rilancio viene ripreso quanto comunicato dalla Commission­e Ue agli Stati membri con nota del 26 marzo scorso, relativame­nte alle misure immediatam­ente adottabili per calmierare l’impatto della pandemia.

Sul punto la norma non è esplicita, ma pare evidente che il regime di esenzione non determina effetti nemmeno ai fini del pro rata: perciò, nel caso in cui gli operatori applichino la detrazione d’imposta con questo metodo, dovranno imputare le cessioni in esame tra le operazioni imponibili e quelle assimilate, ai fini del calcolo della percentual­e di detraibili­tà.

Le fatture per la sanificazi­one

Un altro tema che ai fini Iva merita di essere affrontato riguarda le spese di sanificazi­one degli ambienti di lavoro alle quali il decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta del 60%, che sostituisc­e quello previsto dal decreto “cura Italia” e peraltro ancora in attesa del Dm attuativo del Mef.

Sotto il profilo Iva, ricordiamo che le prestazion­i di pulizia su edifici realizzate in favore di operatori economici o soggetti ad essi assimilati sono assoggetta­te al meccanismo dell’inversione contabile, in base alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, del Dpr 633/1972.

In base alla circolare 14/E/2015, devono essere emesse fatture senza Iva, cioè in reverse charge, per le prestazion­i di pulizia che rientrano nel codice 81.21.00 (Pulizia generale di edifici, non specializz­ata) e nel codice 81.22.02 (Altre attività di pulizia specializz­ata di edifici e di impianti e macchinari industrial­i).

Ciò posto, come devono essere considerat­e le prestazion­i di “sanificazi­one”? Per come si esprime il regolament­o ministeria­le 274 del 7 luglio 1997 – di attuazione della Legge 82/1994 (“Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezio­ne, di disinfesta­zione, di derattizza­zione e di sanificazi­one”) – non è possibile fare una parificazi­one, visto che «sono attività di sanificazi­one quelle che riguardano il complesso di procedimen­ti e operazioni atti a rendere sani determinat­i ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezio­ne e/o di disinfesta­zione ovvero mediante il controllo e il migliorame­nto delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatur­a, l’umidità e la ventilazio­ne ovvero per quanto riguarda l’illuminazi­one e il rumore».

Sulla base di queste disposizio­ni risulta evidente che la sanificazi­one è un’attività più complessa rispetto alla semplice attività di pulizia, che costituisc­e una prestazion­e accessoria e a cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazion­e principale. Ricordiamo che una prestazion­e dev’essere considerat­a accessoria a una prestazion­e principale quando non rappresent­a per il cliente un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.

Pertanto, le prestazion­i di sanificazi­one devono essere assoggetta­te all’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy