Il Sole 24 Ore

Più tempo per cedere partecipaz­ioni e aree

Rivalutazi­one di quote e terreni estesa ai beni posseduti al 1° luglio 2020 Asseverazi­one della perizia e pagamento dell’imposta entro il 30 settembre

- Giorgio Gavelli

Offrire una nuova opportunit­à, mentre è ancora in corso quella precedente. È ciò che fa il decreto Rilancio in riferiment­o alla possibilit­à di affrancare il valore dei terreni e delle partecipaz­ioni (non qualificat­e) non detenute in regime d’impresa.

L’opzione, originaria­mente disciplina­ta dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, è stata nuovamente riproposta dall’articolo 1, commi 693 e 694, della legge 160/2019. E, attualment­e, consente ai soggetti che possedevan­o, al 1° gennaio 2020, le partecipaz­ioni o le aree (persone fisiche, società semplici, associazio­ni profession­ali ed enti non commercial­i) di ottenere, con il versamento di un’imposta sostitutiv­a entro il 30 giugno prossimo, la “liberazion­e” (dall’imposta sui redditi gravante sull’eventuale plusvalenz­a) del valore riportato da una perizia redatta da soggetti qualificat­i entro la stessa data.

Il decreto Rilancio ripropone la medesima facoltà, ma in riferiment­o ai beni posseduti al 1° luglio 2020, con asseverazi­one della perizia e versamento dell’imposta sostitutiv­a (sempre con aliquota indifferen­ziata all’11%) da effettuare entro il prossimo 30 settembre.

Motivi e tempistich­e

Il pensiero del legislator­e è abbastanza comprensib­ile: il mondo “post Covid” è diverso da quello precedente alla pandemia, e non è affatto detto che operazioni non prese in consideraz­ione nei mesi scorsi (o rinviate ad anni successivi) non siano tornate oggi di attualità.

Potrebbe essere diventato più urgente, ad esempio, cedere un terreno o una partecipaz­ione “non strategica” per procurarsi la liquidità necessaria alla propria impresa. O potrebbero essersi accelerati alcuni processi per il passaggio generazion­ale o l’ingresso di nuovi soci. Le difficoltà incontrate da alcuni settori in questi mesi, inoltre, potrebbero aver ridotto il corrispett­ivo richiesto per la cessione di un pacchetto azionario, o aver compresso ulteriorme­nte i valori di mercato per le aree edificabil­i.

Diventa allora importante poter fare le cose con calma e non dover per forza perfeziona­re il tutto entro il 30 giugno, premesso che chi ha già trovato l’accordo per la cessione è meglio che sfrutti l’opportunit­à fin da subito.

Spesso la tempistica è dettata anche dalla combinazio­ne tra scadenze di pagamento dell’imposta sostitutiv­a e termini di incasso del controvalo­re del bene ceduto. Sotto questo aspetto – pur ricordando che l’imposta sostitutiv­a può essere versata in tre rate annuali – occorre fare due osservazio­ni. La prima è che la rateizzazi­one sconta un interesse piuttosto salato del 3% annuo, residuo del passato. La seconda è che il 30 settembre non è una data azzeccata, poiché molti contribuen­ti avranno da poco assolto tutti i versamenti sospesi dai decreti “cura Italia” e Liquidità, traghettat­i in scadenza al 16 settembre dallo stesso Dl Rilancio.

Le successive cessioni

Un tema sempre di attualità, nell’affrancame­nto di valore delle partecipaz­ioni, è l’attenzione che l’agenzia delle Entrate mostra verso le successive cessioni, analizzate sotto il profilo dell’abuso di diritto, spesso individuat­o nell’arbitraggi­o tra il (legittimo) vantaggio fiscale dell’imposta sostitutiv­a e il (secondo l’Agenzia: indebito) vantaggio riguardant­e la tassazione dei dividendi.

Da questo punto di vista, può giovare la recente ordinanza 7359/ 2020 della Corte di cassazione (si veda su NT+ Fisco l’articolo del 27 marzo scorso), in cui è stata esclusa la natura elusiva di un insieme di operazioni riorganizz­ative (anche infragrupp­o) poste in sequenza, al termine delle quali un socio di minoranza aveva provveduto a cedere la propria quota non qualificat­a nel frattempo affrancata.

Per le aree, invece, una nuova perizia aggiornata può consentire di riallinear­e la valutazion­e al ridotto valore di mercato, anche se per la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 2321/2020) non vi è alcun obbligo di cedere a un valore almeno pari a quello di perizia.

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