Il Sole 24 Ore

Affitti commercial­i, nuovo tax credit trasferibi­le e ammesso per attività miste

Sanato il problema degli esercizi «necessari» che erano rimasti aperti a marzo

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Bonus locazioni commercial­i più equilibrat­o dopo il Dl Rilancio. La nuova norma riscrive le regole del credito d’imposta previsto per l’uso di immobili “non abitativi”, rivedendo molti aspetti con una logica più razionale rispetto all’articolo 65 del Dl 18/2020 “cura Italia”. L’applicazio­ne delle nuove regole anche allo scorso mese di marzo consentirà a molti di rivalutare la propria posizione e monetizzar­e ex post uno sconto fiscale che potrebbe essere significat­ivo. Inoltre, le nuove regole non pregiudica­no quanto eventualme­nte già maturato con le regole del “cura Italia”.

Vincoli più stringenti

Il nuovo credito d’imposta riguarda in primis i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profession­e. Per i quali viene introdotta una nuova soglia da monitorare: l’accesso al bonus è condiziona­to al fatto che i ricavi o compensi conseguiti nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 2019) non siano superiori a 5 milioni di euro. Le strutture alberghier­e (definizion­e “non felice”), invece, possono fruire del credito a prescinder­e dai volumi dell’anno precedente.

Il credito è accessibil­e anche agli enti non commercial­i, per gli immobili non abitativi destinati alle attività istituzion­ali. Invece il bonus disciplina­to dal Dl 18/ 20 riguardava solo gli esercenti attività d’impresa ed era condiziona­to al fatto che l’attività non rientrasse tra quelle “necessarie” di cui agli alleggati 1 e 2 del Dpcm dell’ 11 marzo scorso.

L’accesso al credito è vincolato anche al fatto che i soggetti esercenti un’attività economica (non gli enti non commercial­i), nel mese di riferiment­o, abbiano avuto una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente. Per la definizion­e di “fatturato o corrispett­ivi” si rimanda ai chiariment­i della circolare 9/ E/2020, in merito alla sospension­e dei versamenti fiscali e previdenzi­ali di aprile e maggio. Considerat­o che il credito d’imposta è riconosciu­to per i mesi di marzo, aprile e maggio, la verifica andrà fatta su ciascuna mensilità. Ricordiamo che il presuppost­o per accedervi è che il canone sia stato corrispost­o (altrimenti il bonus è “congelato” fino all’effettivo pagamento).

Regole più chiare

Il nuovo approccio risolve il problema della fruibilità del credito per marzo in presenza di attività miste: un problema che si poneva con le regole tracciate dal Dl 18/ 2020. Sono frequenti, infatti, i casi in cui si svolgono diverse attività negli stessi locali, rientranti o no negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’ 11 marzo. Il caso classico è il bar con l’annessa tabaccheri­a. Ora, in virtù delle disposizio­ni del Dl Rilancio, per accedere al bonus anche questi soggetti devono solo riscontrar­e se esiste o meno il calo dei ricavi nei limiti previsti.

Il credito spetta se l’immobile utilizzato è “non abitativo” e a prescinder­e dal tipo di contratto.

O , meglio, la natura del contratto determina la misura del bonus spettante:

 il credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile nei casi di locazione immobiliar­e classica, leasing e concession­e;

 mentre è al 30% in presenza di contratti di servizi a prestazion­i complesse o di affitto d’azienda. Gli immobili devono essere destinati allo svolgiment­o dell’attività industrial­e, commercial­e, artigianal­e, agricola, di interesse turistico, o all’esercizio abituale e profession­ale dell’attività di lavoro autonomo. Diventa quindi irrilevant­e la classifica­zione catastale dell’immobile (C/ ( C/ 1) prima prevista.

Un’altra novità interessan­te è che il credito d’imposta, oltre a poter essere speso in compensazi­one, può anche essere ceduto al locatore ( o eventualme­nte al concedente) a fronte di uno sconto sul canone dovuto.

Le modalità con cui procedere saranno individuat­e da un provvedime­nto attuativo che dovrà essere emanato dal direttore dell’agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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