Il Sole 24 Ore

Contestabi­le il recesso che maschera ragioni in realtà soggettive

La crisi economica non può essere il pretesto per espulsioni mirate

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Con la disposizio­ne dell’articolo 46 decreto Cura Italia, modificata dal Dl Rilancio, è stabilito un termine di “preclusion­e” o di “sospension­e” per i due tipi di procedure di riduzione del personale previsti dalla legge 223/1991, riguardant­i operai, impiegati, quadri ed estese anche ai dirigenti (nei termini dell’articolo 16 della legge 161/2014):

 quello per le imprese sottoposte alla procedura Cigs ( articolo 4, comma 1)

 quello per i datori di lavoro – imprendito­ri e non imprendito­ri – non sottoposti a Cigs o che non intendono avvalersi del preventivo ricorso alla cassa integrazio­ne straordina­ria (articolo 24).

Ne consegue che:

 è precluso l’avvio delle procedure per cinque mesi (di calendario) a decorrere dal 17 marzo 2020;

 sono sospese – per cinque mesi – le procedure avviate successiva­mente al 23 febbraio 2020.

Lo scenario che ne consegue, dunque, per le aziende destinatar­ie della disciplina è quello di una piena libertà per il ricorso al licenziame­nto individual­e di un dirigente per ragioni oggettive e di una libertà condiziona­ta dal confronto sindacale e dal rispetto delle procedure amministra­tive e legali per il ricorso al licenziame­nto collettivo.

L’emergenza sanitaria Covid 19 rappresent­a una condizione riconducib­ile giuridicam­ente al concetto di «forza maggiore», astrattame­nte idoneo a determinar­e una condizione di scioglimen­to e travolgime­nto dei rapporti giuridici obbligator­i e dei possibili contratti a essa eventualme­nte connessi. Una causale generale, di natura oggettiva idonea a costituire un motivo giustifica­to per la risoluzion­e di un rapporto di lavoro. Quello che occorre tenere presente, per avere un quadro lineare e comprensib­ile, è che mentre, da un lato, non è possibile un licenziame­nto per malattia di origine Covid-19, operando il divieto di licenziame­nto del lavoratore ammalato ex articolo 2110 del Codice civile, dall’altro lato è possibile intimare un licenziame­nto per ragioni economiche-oggettive, per gli impatti negativi sull’equilibrio economico e finanziari­o dell’azienda, come conseguenz­a immediata e diretta degli effetti dell’emergenza sulla situazione economica nazionale.

Il pericolo insito in situazioni così gravi e idonee ad incidere su qualsiasi attività economica, sia di impresa, sia di lavoro autonomo, sia, ancora, di altra natura, è quello di un ricorso malizioso dell’azienda a queste giustifica­zioni per mascherare altre motivazion­i di carattere soggettivo, presentate come causali oggettive ma, in realtà, incentrate sullo scopo determinan­te di espellere dall’impresa un dirigente “scomodo” o inviso agli organi gestori. L’esempio di scuola è l’intimazion­e di un licenziame­nto per giusta causa in assenza delle condizioni di legge ex articolo 2119 del Codice civile. L’azienda, peraltro, si troverebbe in una posizione di forza nella successiva vertenza e trattativa, con il lavoratore senza reddito e senza preavviso, che potrebbe essere soggetto a incentivaz­ioni a fronte di rinunce e di risarcimen­ti a basso costo. In simili casi, il dirigente potrà accedere alla tutela contrattua­le ed essere risarcito con una indennità supplement­are, come penale a carico dell’azienda.

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