I servizi sociali « vanno» a domicilio
Le amministrazioni pubbliche possono trasformare in prestazioni domiciliari le attività di una più ampia serie di servizi sociali ed educativi in precedenza realizzati in microcomunità, utilizzando le risorse già previste nei contratti originariamente stipulati. Il decreto Anticrisi riformula in molte parti l'articolo 48 del Dl 18/2020, 18/ 2020, chiarendone le modalità applicative e ampliando la portata della riorganizzazione delle attività per vari gruppi di utenti in condizioni di fragilità, nonché per gli alunni degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. La nuova disposizione assume come riferimento la sospensione dei servizi, ricomprendendo nel novero quelli educativi e scolastici per la primissima e per la prima infanzia, nonché quelli sociosanitari e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché nei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, includendo anche i servizi sanitari differibili,
La trasformazione dei servizi è sempre definita mediante coprogettazione, sulla base delle priorità individuate dall'amministrazione, e comporta per i gestori l'impiego degli stessi operatori, alle stesse condizioni assicurative previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali o concessoriestabilite negli atti di regolamentazione dei rapporti. A differenza della formulazione dell Dl 18/2020, 18/ 2020, la nuova versione definisce in modo più dettagliato le modalità di utilizzo delle risorse impegnate per il contratto.