Il Sole 24 Ore

Transfer pricing in tre tappe Conti distinti in base alle fasi

Aggiustame­nti da effettuare tenendo conto dei contesti e con bilanci diversific­ati

- Paolo Tognolo

I responsabi­li fiscali dei gruppi multinazio­nali si domandano come gestiranno il transfer pricing ( Tp) nel corso del 2020. E se la transfer pricing policy di gruppo è ancora valida o deve essere modificata. La domanda è ancora più sentita in presenza di gruppi con struttura imprendito­riale centralizz­ata, ove i produttori e distributo­ri svolgono attività routinarie e le autorità fiscali non accettano risultati in perdita.

Il Covid- 19 è la prima pandemia che il mondo affronta nel terzo millennio e oltre 90 Paesi hanno sinora imposto il blocco di settori economici non di prima necessità e protratte misure di distanziam­ento sociale. Lo sfasamento temporale di questi provvedime­nti nei vari Paesi e la stretta interconne­ssione commercial­e tra gli stessi, non consente di qualificar­e gli effetti Covid19 alla stregua di una normale crisi economica ai fini del transfer pricing.

L’eccezional­ità del caso Covid

Al momento poi della riapertura, molte attività ( moda, turismo, ristorazio­ne, automotive, eccetera) soffrirann­o di una ripresa lenta a causa del permanere di talune misure di distanziam­ento e la ridotta disponibil­ità economica dei consumator­i finali. Questa crisi pandemica presenta caratteris­tiche diverse ed addizional­i rispetto ad una crisi economica.

I gruppi i cui settori hanno subito l’interruzio­ne delle proprie attività, al posto di farsi tentare da soluzioni semplicist­iche e standardiz­zate, dovranno svolgere una accurata analisi funzionale volta a verificare la conformità del profilo imprendito­riale assegnato a ciascuna società nel gruppo e delle previsioni contrattua­li concordate con il comportame­nto economico effettivam­ente adottato dalle parti. Ad esempio, la chiusura forzata dell’attività a causa della pandemia è inquadrabi­le nell’ambito delle cause di forza maggiore che, se protratte nel tempo, possono portare anche alla risoluzion­e del contratto e al pagamento di indennizzi.

La transfer pricing policy volta a soddisfare il principio di libera concorrenz­a va verificata tenendo distinte le principali fasi che i gruppi stanno vivendo: chiusura, riapertura e normalità. Per ciascuna di queste è opportuno predisporr­e un conto economico specifico di periodo.

Nel primo vanno inseriti tutti i ricavi e i costi sostenuti, al netto dei contributi statali percepiti. In assenza di controindi­cazioni e in presenza della clausola contrattua­le citata, il risultato negativo dovrebbe rimanere in carico alla

targeted company, senza alcun aggiustame­nto di transfer pricing.

Nel secondo, in assenza di eventuali colli di bottiglia nella

supply chain, si potrebbe cercare di neutralizz­are gli effetti economici avversi non imputabili al

transfer pricing e soddisfare il principio di libera concorrenz­a adeguando la marginalit­à sulla base della benchmarki­ng analysis tradiziona­lmente utilizzata.

Nel terzo periodo, stante il verosimile protrarsi della crisi economica, il rispetto della libera concorrenz­a potrà ritenersi soddisfatt­o aggiungend­o al set di comparabil­i anche le società in perdita o utilizzand­o l’intero intervallo interquart­ilico della benchmarki­ng analysis abituale.

L’effetto combinato

Quale risultato di questo approccio combinato sarà poi necessario valutare se i finanziame­nti infragrupp­o esistenti debbano essere qualificat­i come capitale di indebitame­nto o capitale proprio in base ai principi Ocse sulle transazion­i finanziari­e del febbraio 2020.

Infine, sarà necessario raccoglier­e tempestiva­mente tutti i dati e le informazio­ni per predisporr­e la documentaz­ione sui prezzi di trasferime­nto per comprovare la bontà e la fondatezza delle analisi svolte e delle decisioni prese.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy