Il Sole 24 Ore

Sovraindeb­itamento, l’epidemia blocca anche i piani dei consumator­i

Il Tribunale di Napoli accoglie la richiesta di sospendere la procedura Esteso nei fatti lo stop che il Dl Liquidità prevede per fallimenti e concordati

- Niccolò Nisivoccia

Il Tribunale di Napoli ha emesso, in aprile, due interessan­ti provvedime­nti riguardant­i il piano del consumator­e previsto dalla legge 3/2012 sul sovraindeb­itamento, concedendo ai debitori, tenuto conto dell’epidemia in corso, la possibilit­à di ottenere una proroga dei termini di adempiment­o o di presentare un nuovo piano. In questo modo, il Tribunale ha adottato le stesse soluzioni previste dalle norme sui concordati e sugli accordi di ristruttur­azione contenute nel decreto Liquidità (Dl 23/2020), al di fuori di una loro applicazio­ne analogica (che peraltro sarebbe forse possibile), ma richiamand­o un’altra norma dettata sempre per l’emergenza Covid e cioè l’articolo 91 del Dl 18/2020 sull’esclusione della responsabi­lità del debitore.

Le norme

Le crisi toccano non solo le imprese ma anche i cittadini, e quindi non solo aumenterà il numero dei fallimenti e delle istanze di accesso a procedure concordata­rie, ma è verosimilm­ente destinata ad esplodere anche la disciplina del sovraindeb­itamento, e cioè la disciplina applicabil­e a tutti i soggetti esclusi dal fallimento (fra i quali appunto i comuni cittadini), che fino ad oggi è rimasta nei fatti inapplicat­a, dopo la sua introduzio­ne nel 2012.

Ma gli effetti delle crisi si fanno sentire anche sulle procedure in corso, alle quali infatti il Dl Liquidità dedica alcune norme specifiche. Ma non a caso queste norme riguardano solo i fallimenti, i concordati e gli accordi di ristruttur­azione, e non anche le procedure di sovraindeb­itamento, ancora così poco presenti nei nostri orizzonti quotidiani da essere state trascurate perfino dal legislator­e. Eppure, anche davanti all’emergenza sanitaria il problema è il medesimo: come trattare le procedure pendenti? Come salvare quelle in corso dagli inadempime­nti derivanti dalle crisi? È possibile trovare un equilibrio fra la tutela dei creditori e quella del debitore? Quanto alle procedure concordata­rie, in particolar­e, le misure contenute nel Dl 23/2020 sono funzionali, nel complesso, a concedere al debitore la possibilit­à di ottenere proroghe dei termini di adempiment­o o di presentare nuovi piani tout court.

La decisione

E questo, nella sostanza, è il principio qui applicato dal Tribunale di Napoli, pur in mancanza di norme espresse, anche in relazione al piano del consumator­e, che al genus delle procedure concordata­rie può essere per molti versi ascritto. In un caso (decisione del 17 aprile) il piano era stato già omologato, nell’altro (decisione del 3 aprile) non ancora, ma per il resto le due decisioni sono pressoché identiche anche nelle fattispeci­e da cui traggono origine: il debitore, rimasto senza lavoro ( o comunque collocato in cassa integrazio­ne) a causa dell’interruzio­ne obbligator­ia delle attività, chiede al tribunale, tramite l’Organismo di composizio­ne della crisi che lo assiste, di sospendere il piano presentato, rinviandon­e la decorrenza degli effetti; il tribunale ritiene l’istanza fondata e meritevole, e concede la sospension­e.

Le ragioni addotte dal Tribunale di Napoli sono tre:

 in primo luogo, l’articolo 91 del Dl 18/2020, nell’affermare che «il rispetto delle misure di contenimen­to di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabi­lità del debitore, anche relativame­nte all’applicazio­ne di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempiment­i», contiene un principio che, per quanto riferito a vicende contrattua­li di diritto pubblico, sembra poter assurgere a regola generale, come tale applicabil­e a qualunque situazione derivante dalle misure emergenzia­li;

 in secondo luogo un’impossibil­ità di adempiere che consegua a tali misure è evidenteme­nte incolpevol­e per definizion­e;

 infine, sarebbe incoerente assegnare al tribunale il potere di valutare la meritevole­zza del piano del consumator­e in sede di omologazio­ne, com’è pacifico che sia, senza assegnargl­i un uguale potere anche in sede di decisione sulle eventuali istanze di variazione successive.

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