Il Sole 24 Ore

Esecuzioni, stop su prima casa ma non su box auto e depositi

Il Tribunale di Bari precisa come opera la sospension­e di sei mesi dei pignoramen­ti Protetta solo l’abitazione del debitore: non basta che ci vivano il coniuge o i figli

- Giovanbatt­ista Tona

Il Tribunale di Bari fissa criteri interpreta­tivi e indicazion­i operative per la sospension­e delle procedure esecutive sulla prima casa, prevista dall’articolo 54- ter introdotto nel decreto legge cura Italia (18/2020) dalla legge di conversion­e ( 27/ 2020).

Con una circolare del 4 maggio, sottoscrit­ta dal presidente della sezione Esecuzioni immobiliar­i, Antonio Ruffino, ma nella quale si attesta anche la piena condivisio­ne di tutti i magistrati dell’ufficio, i giudici baresi si rivolgono agli ausiliari e ai difensori per impartire direttive uniformi volte « a semplifica­re e agevolare l’applicazio­ne» di una disposizio­ne normativa della quale evidenzia la «potenziale « potenziale ampiezza (...) tale da determinar­e, anche in ragione della molteplici­tà delle fasi e delle situazioni che caratteriz­zano il processo esecutivo, una varietà di opzioni interpreta­tive predicabil­i».

L’articolo 54- ter è una misura connessa all’emergenza e stabilisce testualmen­te che «è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversion­e del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramen­to immobiliar­e, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore » .

La legge di conversion­e è entrata in vigore il 30 aprile 2020; quindi la sospension­e opera fino al 30 ottobre 2020.

Lo scopo della norma è chiara: fermare ogni attività esecutiva che possa privare il debitore della sua abitazione principale.

Meno chiaro è come la sospension­e operi nelle diverse fasi e situazioni che caratteriz­zano il processo esecutivo.

In linea generale si devono considerar­e sospese tutte le attività che fanno capo agli organi della procedura (giudice dell’esecuzione e ausiliari) e che precedono la definitivi­tà del trasferime­nto dell’immobile che sia utilizzato dal debitore quale abitazione principale. Secondo il Tribunale di Bari, la sospension­e deriva direttamen­te dalla legge e opera anche in assenza di un provvedime­nto espresso del giudice, che, se del caso, può limitarsi a darne atto, se viene investito da istanza delle parti o da segnalazio­ne di un ausiliario della procedura. Gli esperti stimatori, i profession­isti delegati e i custodi giudiziari dovranno comunque segnalare quando l’esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in parte, un immobile che costituisc­e la casa principale di abitazione del debitore ( o del terzo proprietar­io esecutato), compilando una nota secondo un modello predispost­o dalla sezione e dovranno depositarl­o nel fascicolo telematico.

Il giudice che dia atto della sospension­e per legge, se era stata fissata un’udienza nel semestre indicato dall’articolo 54- ter, fissa una nuova udienza di comparizio­ne delle parti per una data successiva al 30 ottobre 2020. Se era in corso l’attività esecutiva extra udienza alla data del 30 aprile 2020 ( stima, conversion­e del pignoramen­to, vendita, trasferime­nto del bene aggiudicat­o), dispone che essa riprenda a partire dal 31 ottobre 2020.

La sospension­e riguarda le procedure in cui il debitore esecutato aveva, da solo o con suoi congiunti, la dimora principale nell’immobile assoggetta­to all’esecuzione sia al momento del pignoramen­to, sia alla data del 30 aprile 2020. Tali condizioni, secondo i giudici baresi, devono sussistere entrambe. La procedura non si sospende se l’immobile è stato al momento del pignoramen­to o è successiva­mente divenuto la dimora principale non del debitore esecutato, ma esclusivam­ente di altre persone, anche se legate al debitore da rapporti di parentela o di coniugio. Se sono pignorati anche beni diversi dall’abitazione principale del debitore ( e tali il Tribunale di Bari ritiene gli immobili collegati all’abitazione, quali box auto o locali deposito, se idonei a essere autonomame­nte venduti o già individuat­i come lotti separati), l’esecuzione resta sospesa per il solo immobile che costituisc­e l’abitazione principale del debitore e prosegue per gli altri beni.

La nota infine elenca le attività che non si sospendono perché prive di contenuto esecutivo. Tali sono la custodia giudiziari­a dell’immobile pignorato, la presentazi­one delle istanze di liquidazio­ne degli ausiliiari, le formalità relative al decreto di trasferime­nto già emesso, gli adempiment­i relativi al progetto di distribuzi­one del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferime­nto prima dell’inizio del semestre di sospension­e.

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