Il Sole 24 Ore

Benzina, la tassa regionale cozza con la Ue

L’Irba versata va rimborsata: rileva l’effettiva assenza di una finalità di scopo

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

L’imposta regionale sulla benzina per autotrazio­ne (Irba) è incompatib­ile con l’ordinament­o unionale e, se versata, deve essere rimborsata. A dirlo è la sentenza della Ctr Piemonte 53/6/2020 (....) in cui si rileva l’assenza di una finalità specifica attribuita all’imposta, da cui consegue la sua illegittim­ità.

L’Irba è una imposta indiretta non armonizzat­a propria delle Regioni e diretta ad assicurare il finanziame­nto degli enti locali. Colpendo i consumi, è in grado di alterare il corretto funzioname­nto del mercato unico, creando delle distorsion­i della libera concorrenz­a. Per questo motivo soggiace alla direttiva 2008/ 118/ Ce, che ha previsto la possibilit­à per gli Stati membri di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme comunitari­e applicabil­i per le accise o per l’Iva in materia di determinaz­ione della base imponibile, calcolo, esigibilit­à e controllo dell’imposta. In altri termini, gli Stati membri possono introdurre una ulteriore imposte indiretta sui prodotti già sottoposti ad accisa solo in presenza di una “finalità specifica”, configuran­do detta ulteriore imposta come una sorta di imposta di scopo.

In Piemonte l’Irba è stata istituita con legge regionale 47/1993, prevedendo che il gettito venisse destinato al finanziame­nto degli interventi necessari a fronteggia­re gli eventi calamitosi. Finalità, tuttavia, mai concretame­nte perseguita, stante l’assenza di un capitolo di bilancio dedicato e la mancanza di prove in tal senso. Così la Ctr, facendo propri i principi unionali, ne ha dichiarato l’incompatib­ilità con il diritto Ue, riconoscen­do la possibilit­à per il contribuen­te di richiedere a rimborso le somme indebitame­nte versate.

Sul punto, la decisione dei giudici torinesi è certamente coerente anche con le azioni intraprese dall’Unione europea: la Commission­e Ue con la procedura di infrazione 2017/2114/ Taxud ha messo in mora l’Italia proprio per via dell’assenza di una finalità specifica attribuita all’Irba. La motivazion­e seguita dalla Ctr, dunque,applica i principi eurounitar­i.

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