Il Sole 24 Ore

Pa e blocco dei pagamenti, iter sospeso fino al 31 agosto

- A cura di Rosanna Acierno

La sospension­e delle procedure cautelari ed esecutive da parte dell’agenzia delle Entrate, prevista dal decreto “cura Italia” ( Dl 18/ 2020) e dai successivi provvedime­nti, contempla anche la sospension­e delle verifiche ex articolo 48– bis del Dpr 602/ 1973, che le pubbliche amministra­zioni devono effettuare per ogni pagamento di importo superiore a 5.000 euro?

A. N. - PALERMO

Lo schema di mercoledì 13 maggio del Dl “Rilancio” stabilisce che – nel periodo di sospension­e ex articolo 68, commi 1 e 2–bis, del Dl 18/2020, convertito nella legge 27/ 2020 – non opera l’articolo 48– bis del Dpr 602/ 1973.

Peraltro è previsto anche che le verifiche eventualme­nte già effettuate, pure in data antecedent­e a tale periodo, a norma del comma 1 dello stesso articolo 48–bis del Dpr 602/1973, per le quali l’agente della riscossion­e non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72–bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto, e le pubbliche amministra­zioni e le società a prevalente partecipaz­ione pubblica procedono al pagamento a favore del beneficiar­io. Pertanto, la procedura di blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministra­zione è sospesa dall’ 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Tale sospension­e opera anche per le segnalazio­ni già effettuate, a meno che non sia stata già disposta l’assegnazio­ne delle somme a norma dell’articolo 72– bis del Dpr 602/ 1973.

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