Pa e blocco dei pagamenti, iter sospeso fino al 31 agosto
La sospensione delle procedure cautelari ed esecutive da parte dell’agenzia delle Entrate, prevista dal decreto “cura Italia” ( Dl 18/ 2020) e dai successivi provvedimenti, contempla anche la sospensione delle verifiche ex articolo 48– bis del Dpr 602/ 1973, che le pubbliche amministrazioni devono effettuare per ogni pagamento di importo superiore a 5.000 euro?
A. N. - PALERMO
Lo schema di mercoledì 13 maggio del Dl “Rilancio” stabilisce che – nel periodo di sospensione ex articolo 68, commi 1 e 2–bis, del Dl 18/2020, convertito nella legge 27/ 2020 – non opera l’articolo 48– bis del Dpr 602/ 1973.
Peraltro è previsto anche che le verifiche eventualmente già effettuate, pure in data antecedente a tale periodo, a norma del comma 1 dello stesso articolo 48–bis del Dpr 602/1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72–bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto, e le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento a favore del beneficiario. Pertanto, la procedura di blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione è sospesa dall’ 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Tale sospensione opera anche per le segnalazioni già effettuate, a meno che non sia stata già disposta l’assegnazione delle somme a norma dell’articolo 72– bis del Dpr 602/ 1973.