Il Sole 24 Ore

La partecipaz­ione nella coop non è causa ostativa

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Si vuole costituire una società cooperativ­a con tre soci. Il rapporto di lavoro tra la cooperativ­a e i soci è instaurato secondo la disciplina del lavoro autonomo. I tre soci, che fatturano prevalente­mente alla cooperativ­a per il lavoro svolto, possono aderire al regime forfettari­o?

D. D. - FOGGIA

Il quesito verte sulla causa di esclusione dal regime forfettari­o contenuta nell’articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), secondo cui non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti che, contempora­neamente all’esercizio dell’attività, partecipan­o «a società di persone, ad associazio­ni o imprese familiari... ovvero che controllan­o direttamen­te o indirettam­ente, società a responsabi­lità limitata o associazio­ni in partecipaz­ione, le quali esercitano attività economiche direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o profession­i». Sebbene la norma non menzioni la partecipaz­ione in società cooperativ­e, va segnalato che, nella risposta a interpello 124/2019, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nell’ipotesi di trasformaz­ione di una società partecipat­a in una cooperativ­a costituita con le stesse regole applicabil­i alle Srl, la permanenza nel regime forfettari­o debba comunque essere valutata sulla base dei presuppost­i previsti in riferiment­o alla detenzione di quote societarie in Srl.

Ciò premesso, e in consideraz­ione del principio di democratic­ità che caratteriz­za le cooperativ­e, in base al quale ciascun socio dispone di un voto a prescinder­e dal valore della quota posseduta, è difficile ravvisare la sussistenz­a della causa ostativa nel caso in esame. Tale conclusion­e sarà comunque valida a condizione che non sussistano con gli altri soci rapporti idonei a configurar­e una situazione di controllo indiretto della società.

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