La partecipazione nella coop non è causa ostativa
Si vuole costituire una società cooperativa con tre soci. Il rapporto di lavoro tra la cooperativa e i soci è instaurato secondo la disciplina del lavoro autonomo. I tre soci, che fatturano prevalentemente alla cooperativa per il lavoro svolto, possono aderire al regime forfettario?
D. D. - FOGGIA
Il quesito verte sulla causa di esclusione dal regime forfettario contenuta nell’articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), secondo cui non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano «a società di persone, ad associazioni o imprese familiari... ovvero che controllano direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni». Sebbene la norma non menzioni la partecipazione in società cooperative, va segnalato che, nella risposta a interpello 124/2019, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nell’ipotesi di trasformazione di una società partecipata in una cooperativa costituita con le stesse regole applicabili alle Srl, la permanenza nel regime forfettario debba comunque essere valutata sulla base dei presupposti previsti in riferimento alla detenzione di quote societarie in Srl.
Ciò premesso, e in considerazione del principio di democraticità che caratterizza le cooperative, in base al quale ciascun socio dispone di un voto a prescindere dal valore della quota posseduta, è difficile ravvisare la sussistenza della causa ostativa nel caso in esame. Tale conclusione sarà comunque valida a condizione che non sussistano con gli altri soci rapporti idonei a configurare una situazione di controllo indiretto della società.