Tassata per l’artigianog l’indennità temporanea Inail
Un artigiano in regime forfettario ha percepito, in seguito a un infortunio, la somma di 1.850 euro per inabilità temporanea protrattasi per 60 giorni. Si chiede se, considerata la risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 913– 780 del
2 dicembre 2019, con la quale si conferma che il premio Inail non è da considerare come onere deducibile, al pari dei contributi Inps in regime forfettario, la relativa indennità temporanea percepita deve considerarsi non tassabile. Oppure se tale importo deve essere assoggettato a tassazione, sul presupposto che debba considerarsi quale ricavo, dato che è percepito in sostituzione dei mancati redditi.
P. I. - FERMO
Le indennità giornaliere per invalidità temporanea assolvono a una funzione sostitutiva o integrativa del reddito per il periodo di durata dell’inabilità, e come tali sono riconducibili a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), che ne stabilisce l’assoggettamento a tassazione secondo i medesimi criteri previsti per i redditi sostituiti. Conseguentemente, se l’indennità temporanea percepita dall’Inail si riferisce a un infortunio occorso nell’esercizio dell’attività artigiana svolta in regime forfettario, la tassazione della stessa deve avvenire nell’ambito del forfait. Al riguardo non assume rilevanza l’indeducibilità dei premi corrisposti all’Inail, trattandosi di una preclusione conseguente a criteri di determinazione del reddito non analitici, che caratterizza,