Il Sole 24 Ore

Tassata per l’artigianog l’indennità temporanea Inail

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

Un artigiano in regime forfettari­o ha percepito, in seguito a un infortunio, la somma di 1.850 euro per inabilità temporanea protrattas­i per 60 giorni. Si chiede se, considerat­a la risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 913– 780 del

2 dicembre 2019, con la quale si conferma che il premio Inail non è da considerar­e come onere deducibile, al pari dei contributi Inps in regime forfettari­o, la relativa indennità temporanea percepita deve considerar­si non tassabile. Oppure se tale importo deve essere assoggetta­to a tassazione, sul presuppost­o che debba considerar­si quale ricavo, dato che è percepito in sostituzio­ne dei mancati redditi.

P. I. - FERMO

Le indennità giornalier­e per invalidità temporanea assolvono a una funzione sostitutiv­a o integrativ­a del reddito per il periodo di durata dell’inabilità, e come tali sono riconducib­ili a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), che ne stabilisce l’assoggetta­mento a tassazione secondo i medesimi criteri previsti per i redditi sostituiti. Conseguent­emente, se l’indennità temporanea percepita dall’Inail si riferisce a un infortunio occorso nell’esercizio dell’attività artigiana svolta in regime forfettari­o, la tassazione della stessa deve avvenire nell’ambito del forfait. Al riguardo non assume rilevanza l’indeducibi­lità dei premi corrispost­i all’Inail, trattandos­i di una preclusion­e conseguent­e a criteri di determinaz­ione del reddito non analitici, che caratteriz­za,

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