Gli obblighi di formazione negli studi professionali
Riguardo alla normativa antiriciclaggio negli studi professionali, si chiede quali siano i requisiti che deve possedere colui che effettua la formazione in materia di antiriciclaggio del personale dipendente di uno studio o di un centro elaborazione dati. Tale formazione può anche essere effettuata dal titolare dello studio o da un dipendente che abbia partecipato a determinati corsi in materia di antiriciclaggio? Oppure è necessario che venga impartita da un soggetto terzo con particolari titoli o requisiti? In questo caso, quali sarebbero i titoli ed i requisiti necessari? Con che frequenza deve essere effettuata, su questa materia, la formazione del personale?
P. V. - TREVISO
La conoscenza della normativa antiriciclaggio riguarda non solo i soggetti obbligati (ossia i professionisti) ma anche coloro che collaborano con gli studi professionali. A tal fine, i soggetti obbligati devono dotarsi di misure preventive atte a individuare indizi di anomalie, valutare gli eventuali rischi e correggere, attraverso misure appropriate, le eventuali disfunzioni organizzative. Ispirandosi a questi principi, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ha predisposto, per i propri iscritti, il Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, in base all’articolo 11 del Dlgs 231/2007 (come modificato dal Dlgs 90/2017), con cui ha dettato regole precise affinché gli studi professionali si organizzino a garantire il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Il piano di formazione indica i seguenti soggetti destinatari: – i professionisti (intendendosi come tali quelli con studio individuale, quelli con studio associato e i soci di società tra professionisti);
– gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
– i collaboratori e dipendenti dello studio professionale. L’attività di formazione può essere svolta dal titolare dello studio che abbia, a sua volta, assolto agli obblighi formativi antiriciclaggio, ossia che abbia maturato, in ciascun triennio formativo, almeno nove crediti mediante attività formative aventi a oggetto, tra le altre, la normativa antiriciclaggio, oppure da docenti esterni, esperti in materia di antiriciclaggio. Il titolare dello studio e le società tra professionisti, nell’arco di un anno, dovranno organizzare eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, per collaboratori e dipendenti, eventualmente aperti anche ai soci e/o agli associati, sufficienti a consentire un’adeguata preparazione nella materia antiriciclaggio. Per considerare assolto l’obbligo formativo nei confronti di collaboratori e dipendenti, tali eventi dovranno essere organizzati per ciascun triennio di riferimento, coerentemente con l’onere che il professionista iscritto all’Ordine professionale dovrà assolvere.