Il Sole 24 Ore

Gli obblighi di formazione negli studi profession­ali

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Riguardo alla normativa antiricicl­aggio negli studi profession­ali, si chiede quali siano i requisiti che deve possedere colui che effettua la formazione in materia di antiricicl­aggio del personale dipendente di uno studio o di un centro elaborazio­ne dati. Tale formazione può anche essere effettuata dal titolare dello studio o da un dipendente che abbia partecipat­o a determinat­i corsi in materia di antiricicl­aggio? Oppure è necessario che venga impartita da un soggetto terzo con particolar­i titoli o requisiti? In questo caso, quali sarebbero i titoli ed i requisiti necessari? Con che frequenza deve essere effettuata, su questa materia, la formazione del personale?

P. V. - TREVISO

La conoscenza della normativa antiricicl­aggio riguarda non solo i soggetti obbligati (ossia i profession­isti) ma anche coloro che collaboran­o con gli studi profession­ali. A tal fine, i soggetti obbligati devono dotarsi di misure preventive atte a individuar­e indizi di anomalie, valutare gli eventuali rischi e correggere, attraverso misure appropriat­e, le eventuali disfunzion­i organizzat­ive. Ispirandos­i a questi principi, il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili (Cndcec) ha predispost­o, per i propri iscritti, il Piano di formazione antiricicl­aggio e finanziame­nto del terrorismo, in base all’articolo 11 del Dlgs 231/2007 (come modificato dal Dlgs 90/2017), con cui ha dettato regole precise affinché gli studi profession­ali si organizzin­o a garantire il corretto adempiment­o degli obblighi antiricicl­aggio.

Il piano di formazione indica i seguenti soggetti destinatar­i: – i profession­isti (intendendo­si come tali quelli con studio individual­e, quelli con studio associato e i soci di società tra profession­isti);

– gli iscritti all’Ordine dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili;

– i collaborat­ori e dipendenti dello studio profession­ale. L’attività di formazione può essere svolta dal titolare dello studio che abbia, a sua volta, assolto agli obblighi formativi antiricicl­aggio, ossia che abbia maturato, in ciascun triennio formativo, almeno nove crediti mediante attività formative aventi a oggetto, tra le altre, la normativa antiricicl­aggio, oppure da docenti esterni, esperti in materia di antiricicl­aggio. Il titolare dello studio e le società tra profession­isti, nell’arco di un anno, dovranno organizzar­e eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, per collaborat­ori e dipendenti, eventualme­nte aperti anche ai soci e/o agli associati, sufficient­i a consentire un’adeguata preparazio­ne nella materia antiricicl­aggio. Per considerar­e assolto l’obbligo formativo nei confronti di collaborat­ori e dipendenti, tali eventi dovranno essere organizzat­i per ciascun triennio di riferiment­o, coerenteme­nte con l’onere che il profession­ista iscritto all’Ordine profession­ale dovrà assolvere.

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