Il Sole 24 Ore

Beni a destinazio­ne diversa: spese proporzion­ali all’uso

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In un condominio composto da venti appartamen­ti su due corpi di fabbricato, l’amministra­tore – di propria iniziativa e senza convocare l’assemblea – ha incaricato una ditta di provvedere alla sostituzio­ne integrale della colonna di scarico pluviale ammalorata, che serve cinque appartamen­ti posti sulla stessa verticale. Sempre su questa verticale è stata sostituita per oltre un metro la colonna di scarico fecale, intervento che ha comportato il ripristino dell’intonaco e la tinteggiat­ura del bagno principale di un appartamen­to. L’amministra­tore ha deciso di ripartire la spesa, in base ai millesimi di proprietà, tra tutti i 20 proprietar­i, anche se 15 non traggono alcun beneficio dalle sostituzio­ni e riparazion­i effettuate. È legittima tale decisione?

G. D. - CASERTA

La risposta è negativa. Nel caso descritto dal lettore deve applicarsi l’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, per il quale, « se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzion­e dell’uso che ciascuno può farne » .

Se gli interventi sulla colonna del pluviale e sulla colonna fecale ( con relativo risarcimen­to danni) attengono alla comunione di godimento di parti comuni fruite dai soli condòmini della colonna verticale di uno dei due fabbricati, non può che operare il principio di proporzion­alità tra spese generali e spese funzionali alla destinazio­ne di talune parti comuni indipenden­ti, per ragioni struttural­i, dalla comproprie­tà millesimal­e, con conseguent­e riparto differenzi­ato.

Non sembra pertanto condivisib­ile la decisione dell’amministra­tore di ripartire tra tutti i condòmini la spesa relativa agli interventi in questione.

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