Il Sole 24 Ore

Se il canone non viene pagatog è possibile chiedere i danni

- A cura di Luca Stendardi

Ho concesso in locazione un appartamen­to il 1° gennaio 2006. Dopo aver prorogato il contratto nel 2014 per altri quattro anni, nel giugno 2017 ho chiesto all’inquilino se voleva che prorogassi il contratto per altri quattro e lui ha accettato.

Il 1° gennaio 2018 ho proceduto alla proroga. Dal mese di luglio 2018 fino ad oggi l’inquilino non ha più pagato l’affitto. Il 30 dicembre 2018 ho risolto il contratto, come prevede una clausola del contratto stesso in caso di non pagamento del canone. Dal 7 settembre 2019 l’ex inquilino ha cambiato abitazione e residenza, tenendosi però le chiavi dell’appartamen­to. Consideran­do chel’ex inquilino non è disponibil­e a un accordo, come posso procedere?

Ho diritto di ottenere il pagamento dei canoni non riscossi fino a oggi e, inoltre, di chiedere i danni per il possesso senza titolo delle chiavi?

M. M. - VENEZIA

La mancata riconsegna dell’appartamen­to alla scadenza del contratto, come pure nel caso in cui il conduttore abbia cessato il pagamento dei canoni, legittima il locatore ad agire giudizialm­ente per ottenere il pagamento di tutti gli arretrati e la condanna alla liberazion­e dell’appartamen­to ( con sfratto per morosità). Il ritardo del conduttore nel riconsegna­re l’immobile legittima anche la richiesta di risarcimen­to dei danni da parte del locatore.

I danni da risarcire possono comprender­e, oltre al rimborso dei canoni e delle spese accessorie, anche i maggiori canoni ritraibili da una nuova locazione, come pure la perdita di un affare ( compravend­ita). Pur risultando difficile nel caso descritto dal lettore, può comunque valere la pena di fare un ulteriore tentativo di raggiunger­e un accordo con l’inquilino, per evitare i tempi e i costi di un’azione giudiziari­a.

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