Il Sole 24 Ore

Dal contratto di locazione si recede solo per gravi motivi

- A cura di Rosario Dolce

Molti istituti di credito, che hanno in locazione i locali delle proprie agenzie, usano comunicare un’anticipata disdetta senza avere una reale necessità di trasferime­nto al solo scopo di trattare “al ribasso” il canone di locazione.

Se è vero che i contratti consentono l’anticipato rilascio anche senza “giusta causa”, è altrettant­o vero che la funzione della clausola è appunto quella di consentire la mobilità dell’attività e quindi l’effettivo rilascio, non certamente quello di consentire di modificare sostanzial­mente in modo unilateral­e il canone pattuito per tutta l’originale durata. Ci si potrebbe opporre contestand­o una sorta di abuso di diritto?

U. F. - MILANO

Il recesso dal contratto è una facoltà giuridica legale prevista dall’articolo 27 della legge 392/ 1978 – come quella dell’articolo 4 in tema di locazioni ad uso abitativo – la quale in sé ben si raccorda, con i dovuti distinguo, con la disciplina generale dell’onerosità sopravvenu­ta ( articolo 1367 del Codice civile). La giurisprud­enza di legittimit­à è costante nell’affermare che i gravi motivi che consentono, indipenden­temente dalle previsioni contrattua­li, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, secondo gli articoli citati, devono essere determinat­i da fatti estranei alla sua volontà, imprevedib­ili e sopravvenu­ti alla costituzio­ne del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzio­ne ( Cassazione, sentenze 10980/ 1996, 260/ 1991, 11466/ 1992, 1098/ 1994). In particolar­e, in relazione alle locazioni commercial­i, può integrare grave motivo, che legittima il recesso del conduttore, un andamento della congiuntur­a economica ( sia favorevole che sfavorevol­e all’attività di impresa), sopravvenu­to e oggettivam­ente imprevedib­ile quando fu stipulato il contratto. Un’accertata crisi aziendale, a ulteriore esempio, che sia determinat­a da fatti estranei alla volontà dell’imprendito­re dev’essere considerat­a come un fattore oggettivo che giustifica il recesso anticipato dal contratto di locazione commercial­e.

Per rispondere al quesito del lettore, occorre riferire che – salvo diverse determinaz­ioni contrattua­li intervenut­e tra le parti ( di cui non si ha conoscenza) – se l’esercizio del recesso dalla locazione da parte dell’istituto di credito risulta obiettivam­ente funzionale al mero tentativo di rinegoziar­e le condizioni economiche del contratto per rivederle al ribasso, si potrebbe configurar­e un comportame­nto in mala fede del medesimo conduttore.

Quindi, in questo caso, l’esercizio del recesso “strumental­e” potrebbe essere opposto dal locatore, il quale, se del caso, avrebbe comunque diritto a chiedere il risarcimen­to del danno subìto ( Cassazione, 5827/ 1993).

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