Il Sole 24 Ore

Mutui, non cambiano i tempi per la detrazione del 19%

- A cura di Attilio Calvano e Alfredo Calvano

Alla luce dell’articolo 24 del Dl 23/ 2020, che prevede la sospensiva per quanto riguarda i termini di decadenza dei benefici prima casa, chiedo un parere relativo alla mancata previsione di una identica sospensiva, in merito alla residenza, per beneficiar­e della detrazione del 19% degli interessi passivi in caso di mutuo. Mi sembrerebb­e infatti che, così come si procede alla sospensiva dei termini per i benefici prima casa, lo stesso trattament­o si sarebbe dovuto prevedere per i 12 mesi necessari, relativi allo spostament­o della residenza per poter beneficiar­e della detrazione del 19% degli interessi passivi.

Ci sono benefici in questo secondo caso?

A. M. - PISTOIA

Allo stato attuale non esiste alcuna disposizio­ne legislativ­a che, in materia di detraibili­tà degli interessi passivi da mutuo ipotecario, legittima la “moratoria” del termine di dodici mesi entro il quale è necessario adibire l’immobile ad abitazione principale, così come stabilito dall’articolo 15, lettera b, del Tuir, Dpr 917/1986 . Né è possibile rifarsi per estensione analogica a quanto disposto in via emergenzia­le dall’articolo 24 del Dl 23/ 2020, il quale circoscriv­e i propri effetti alle agevolazio­ni del comparto dell’imposizion­e indiretta ( registro/ Iva) con tutte le specificit­à che essa presenta. Peraltro, la condizione presuppost­a da quest’ultima è quella formale del trasferime­nto della residenza anagrafica dell’interessat­o, mentre per la detrazione degli interessi passivi va verificata una condizione più concreta qual è la dimora abituale, che non coincide necessaria­mente con la residenza anagrafica.

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