Mutui, non cambiano i tempi per la detrazione del 19%
Alla luce dell’articolo 24 del Dl 23/ 2020, che prevede la sospensiva per quanto riguarda i termini di decadenza dei benefici prima casa, chiedo un parere relativo alla mancata previsione di una identica sospensiva, in merito alla residenza, per beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi in caso di mutuo. Mi sembrerebbe infatti che, così come si procede alla sospensiva dei termini per i benefici prima casa, lo stesso trattamento si sarebbe dovuto prevedere per i 12 mesi necessari, relativi allo spostamento della residenza per poter beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi.
Ci sono benefici in questo secondo caso?
A. M. - PISTOIA
Allo stato attuale non esiste alcuna disposizione legislativa che, in materia di detraibilità degli interessi passivi da mutuo ipotecario, legittima la “moratoria” del termine di dodici mesi entro il quale è necessario adibire l’immobile ad abitazione principale, così come stabilito dall’articolo 15, lettera b, del Tuir, Dpr 917/1986 . Né è possibile rifarsi per estensione analogica a quanto disposto in via emergenziale dall’articolo 24 del Dl 23/ 2020, il quale circoscrive i propri effetti alle agevolazioni del comparto dell’imposizione indiretta ( registro/ Iva) con tutte le specificità che essa presenta. Peraltro, la condizione presupposta da quest’ultima è quella formale del trasferimento della residenza anagrafica dell’interessato, mentre per la detrazione degli interessi passivi va verificata una condizione più concreta qual è la dimora abituale, che non coincide necessariamente con la residenza anagrafica.