Il Sole 24 Ore

Le detrazioni del defunto spettano solo all’erede

- A cura di Marco Zandonà

Nel 1991 mia madre ha donato la nuda proprietà della sua abitazione a mio fratello, riservando­si l’usufrutto. Nel corso del 2019 lei è deceduta e quindi i due diritti si sono consolidat­i in capo all’ex nudo proprietar­io. Recentemen­te tale abitazione è stata donata da mio fratello a sua figlia. Dal 2010 al 2019, quando era usufruttua­ria mia madre, sono stati effettuati interventi di ristruttur­azione sia a livello di singola abitazione sia a livello condominia­le. Nell’ultimo atto di donazione ( tra mio fratello e mia nipote) nulla è stato disposto in merito agli stessi.

Vorrei sapere a chi spetta il diritto di portare in detrazione le spese residue per le ristruttur­azioni effettuate: a mio fratello o a mia nipote? Nel caso spettasse a mia nipote, che risulta a carico del marito, le detrazioni vanno perse o possono essere utilizzata dal coniuge?

D. C. - SIENA

Nel caso in esame, il diritto alla detrazione per le quote residue non detratte dal defunto era stato acquisito dal nudo proprietar­io nel 2019, all’atto della morte dell’usufruttar­ia. La successiva donazione alla figlia dell’abitazione, però, fa perdere il diritto alla detrazione sia al donante che alla donataria. Infatti, in caso di acquisizio­ne dell’immobile per succession­e, le quote residue di detrazione si trasferisc­ono per intero esclusivam­ente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, cioè in capo agli eredi che ne conservano la disponibil­ità materiale, anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% reperibile sul sito www. agenziaent­rate. it).

La disponibil­ità del bene deve ricorrere non solo per l’anno dell’accettazio­ne dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede fruisce delle rate residue di detrazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, come avviene nella situazione descritta dal quesito, le quote residue della detrazione non fruite da questi non spettano né al venditore o al donante, che perde la disponibil­ità del bene, né all’acquirente o al donatario

( circolari 7/ E/ 2018 e 13/ E/ 2019).

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