Le detrazioni del defunto spettano solo all’erede
Nel 1991 mia madre ha donato la nuda proprietà della sua abitazione a mio fratello, riservandosi l’usufrutto. Nel corso del 2019 lei è deceduta e quindi i due diritti si sono consolidati in capo all’ex nudo proprietario. Recentemente tale abitazione è stata donata da mio fratello a sua figlia. Dal 2010 al 2019, quando era usufruttuaria mia madre, sono stati effettuati interventi di ristrutturazione sia a livello di singola abitazione sia a livello condominiale. Nell’ultimo atto di donazione ( tra mio fratello e mia nipote) nulla è stato disposto in merito agli stessi.
Vorrei sapere a chi spetta il diritto di portare in detrazione le spese residue per le ristrutturazioni effettuate: a mio fratello o a mia nipote? Nel caso spettasse a mia nipote, che risulta a carico del marito, le detrazioni vanno perse o possono essere utilizzata dal coniuge?
D. C. - SIENA
Nel caso in esame, il diritto alla detrazione per le quote residue non detratte dal defunto era stato acquisito dal nudo proprietario nel 2019, all’atto della morte dell’usufruttaria. La successiva donazione alla figlia dell’abitazione, però, fa perdere il diritto alla detrazione sia al donante che alla donataria. Infatti, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, cioè in capo agli eredi che ne conservano la disponibilità materiale, anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% reperibile sul sito www. agenziaentrate. it).
La disponibilità del bene deve ricorrere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede fruisce delle rate residue di detrazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, come avviene nella situazione descritta dal quesito, le quote residue della detrazione non fruite da questi non spettano né al venditore o al donante, che perde la disponibilità del bene, né all’acquirente o al donatario
( circolari 7/ E/ 2018 e 13/ E/ 2019).