Il Sole 24 Ore

Il coniuge coniugeg convivente non detrae per l’unità locata

- A cura di Attilio Calvano e Alfredo Calvano

L’amministra­tore dello stabile in cui abito con i miei genitori ha inviato la certificaz­ione per i lavori di manutenzio­ne sulle parti comuni condominia­li ai fini della dichiarazi­one dei redditi.

Mia madre, oltre a essere proprietar­ia al 50% della casa in cui vive, ha la piena proprietà, sempre nello stesso edificio, di un altro appartamen­to concesso in locazione. Le spese per entrambe le unità immobiliar­i sono state pagate con bonifico tratto su un conto corrente cointestat­o fra i miei genitori. Essendo mia madre incapiente ai fini Irpef, queste spese possono essere interament­e detratte da mio padre?

B. L. - MONZA

Il marito, in quanto familiare convivente del comproprie­tario ( moglie) dell’immobile oggetto dell’intervento di ristruttur­azione, potrà beneficiar­e anche della detrazione della spesa riferita alla quota del 50% di quest’ultima ( circolare del ministero delle Finanze 121/ 1998, paragrafo 2.1).

La detrazione spetta al familiare non proprietar­io per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza (attestata mediante una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio), che non dev’essere necessaria­mente l’abitazione principale, purché tale immobile risulti nella disponibil­ità dell’ambito familiare. Pertanto, il beneficio fiscale non è attribuibi­le al marito per l’altro immobile di proprietà esclusiva della moglie e concesso in locazione, in quanto a disposizio­ne di terzi.

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