Il coniuge coniugeg convivente non detrae per l’unità locata
L’amministratore dello stabile in cui abito con i miei genitori ha inviato la certificazione per i lavori di manutenzione sulle parti comuni condominiali ai fini della dichiarazione dei redditi.
Mia madre, oltre a essere proprietaria al 50% della casa in cui vive, ha la piena proprietà, sempre nello stesso edificio, di un altro appartamento concesso in locazione. Le spese per entrambe le unità immobiliari sono state pagate con bonifico tratto su un conto corrente cointestato fra i miei genitori. Essendo mia madre incapiente ai fini Irpef, queste spese possono essere interamente detratte da mio padre?
B. L. - MONZA
Il marito, in quanto familiare convivente del comproprietario ( moglie) dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, potrà beneficiare anche della detrazione della spesa riferita alla quota del 50% di quest’ultima ( circolare del ministero delle Finanze 121/ 1998, paragrafo 2.1).
La detrazione spetta al familiare non proprietario per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza (attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), che non dev’essere necessariamente l’abitazione principale, purché tale immobile risulti nella disponibilità dell’ambito familiare. Pertanto, il beneficio fiscale non è attribuibile al marito per l’altro immobile di proprietà esclusiva della moglie e concesso in locazione, in quanto a disposizione di terzi.