Il Sole 24 Ore

Diverse opzioni per sanare la detrazione eccessiva

- A cura di Rosanna Acierno

Mi sono accorto di avere, per ben tre anni, indicato sul modello 730, in riferiment­o alle spese di ristruttur­azione immobiliar­e, l’intero importo indicatomi dall’amministra­tore condominia­le anziché il 50 per cento di esso. Immagino di non poter più ovviare all’errore e vi prego pertanto di indicarmi quale sarebbe la sanzione a cui sarei sottoposto in caso di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate.

P. M. - GENOVA

Al fine di regolarizz­are le violazioni commesse, il contribuen­te potrebbe provvedere a effettuare il ravvedimen­to operoso, previsto all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, attraverso la presentazi­one, per ciascuno dei tre anni, del modello Redditi Persone fisiche a sfavore per sanare l’indebita detrazione fruita, e il contestual­e pagamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e della sanzione minima del 90 per cento, ridotta: – a un ottavo, se il ravvedimen­to avviene entro il termine della dichiarazi­one relativa all’anno in cui è commessa la violazione; – a un settimo, se il ravvedimen­to avviene entro il termine della dichiarazi­one relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

– a un sesto, se il ravvedimen­to avviene oltre il termine della dichiarazi­one relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Il ravvedimen­to potrà essere effettuato, senza limiti temporali, entro il termine di decadenza del potere di accertamen­to e fino all’emissione di un eventuale atto impositivo da parte dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia, nel caso prospettat­o, sembrerebb­e opportuno attendere l’eventuale contestazi­one e definire l’atto impositivo attraverso il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, della maggiore imposta accertata, degli interessi e delle sanzioni irrogate nella misura ridotta di un terzo. Se infatti l’ufficio dovesse contestare la violazione a seguito di un controllo formale, svolto a norma dell’articolo 36–ter del Dpr 600/1973, l’atto impositivo che sarà emesso potrà essere definito mediante il pagamento (anche dilazionat­o), entro 30 giorni dalla notifica, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione del 30 per cento in misura ridotta, pari al 20 per cento. Se invece l’ufficio dovesse contestare la violazione a seguito di un controllo sostanzial­e della dichiarazi­one, svolto, per esempio, ex articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, l’atto impositivo potrebbe essere definito mediante il pagamento (anche dilazionat­o), entro il termine di 60 giorni dalla notifica, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione del 90 per cento in misura ridotta, pari al 30 per cento. Peraltro, qualora la maggiore imposta o il minore credito accertati fossero complessiv­amente inferiori, per ciascun anno, al 3 per cento dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessiv­amente inferiori a 30mila euro, la sanzione irrogata sarà del 30 per cento, che potrà essere ridotta, sempre in caso di definizion­e, al 10 per cento.

Infine, sempre nel caso di controllo sostanzial­e, ove l’accertamen­to riguardass­e tutti gli anni di imposta in cui è stata commessa la medesima violazione, il contribuen­te potrebbe beneficiar­e anche del cosiddetto cumulo giuridico e della continuazi­one della sanzione ex articolo 12, comma 2, del Dlgs 472/ 1997, che potrebbe comportare un’ulteriore riduzione della sanzione stessa.

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