Diverse opzioni per sanare la detrazione eccessiva
Mi sono accorto di avere, per ben tre anni, indicato sul modello 730, in riferimento alle spese di ristrutturazione immobiliare, l’intero importo indicatomi dall’amministratore condominiale anziché il 50 per cento di esso. Immagino di non poter più ovviare all’errore e vi prego pertanto di indicarmi quale sarebbe la sanzione a cui sarei sottoposto in caso di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate.
P. M. - GENOVA
Al fine di regolarizzare le violazioni commesse, il contribuente potrebbe provvedere a effettuare il ravvedimento operoso, previsto all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, attraverso la presentazione, per ciascuno dei tre anni, del modello Redditi Persone fisiche a sfavore per sanare l’indebita detrazione fruita, e il contestuale pagamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e della sanzione minima del 90 per cento, ridotta: – a un ottavo, se il ravvedimento avviene entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione; – a un settimo, se il ravvedimento avviene entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
– a un sesto, se il ravvedimento avviene oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Il ravvedimento potrà essere effettuato, senza limiti temporali, entro il termine di decadenza del potere di accertamento e fino all’emissione di un eventuale atto impositivo da parte dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia, nel caso prospettato, sembrerebbe opportuno attendere l’eventuale contestazione e definire l’atto impositivo attraverso il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, della maggiore imposta accertata, degli interessi e delle sanzioni irrogate nella misura ridotta di un terzo. Se infatti l’ufficio dovesse contestare la violazione a seguito di un controllo formale, svolto a norma dell’articolo 36–ter del Dpr 600/1973, l’atto impositivo che sarà emesso potrà essere definito mediante il pagamento (anche dilazionato), entro 30 giorni dalla notifica, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione del 30 per cento in misura ridotta, pari al 20 per cento. Se invece l’ufficio dovesse contestare la violazione a seguito di un controllo sostanziale della dichiarazione, svolto, per esempio, ex articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, l’atto impositivo potrebbe essere definito mediante il pagamento (anche dilazionato), entro il termine di 60 giorni dalla notifica, della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione del 90 per cento in misura ridotta, pari al 30 per cento. Peraltro, qualora la maggiore imposta o il minore credito accertati fossero complessivamente inferiori, per ciascun anno, al 3 per cento dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a 30mila euro, la sanzione irrogata sarà del 30 per cento, che potrà essere ridotta, sempre in caso di definizione, al 10 per cento.
Infine, sempre nel caso di controllo sostanziale, ove l’accertamento riguardasse tutti gli anni di imposta in cui è stata commessa la medesima violazione, il contribuente potrebbe beneficiare anche del cosiddetto cumulo giuridico e della continuazione della sanzione ex articolo 12, comma 2, del Dlgs 472/ 1997, che potrebbe comportare un’ulteriore riduzione della sanzione stessa.