Il Sole 24 Ore

Bambini a bordo, i requisiti per la sicurezza dei seggiolini

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Se dovessi utilizzare in auto il solo rialzo senza schienale per ognuno dei miei tre figli ( una bambina di sette anni e due gemelli di cinque anni) potrei essere multato?

R. D. - LECCE

L’articolo 172 del Codice della strada stabilisce l’obbligo dell’uso del seggiolino omologato e adeguato al peso per bambini fino ai 150 centimetri di statura, prevedendo, in caso di inosservan­za, una sanzione da 83 a 333 euro e la decurtazio­ne di cinque punti dalla patente. In caso di recidiva, nell’arco di due anni, è prevista inoltre la sanzione accessoria della sospension­e della patente per un periodo da 15 giorni a due mesi. Dal 2017 coesistono due norme europee di omologazio­ne dei sistemi di ritenuta ( seggiolini, ovetti, navicelle): si tratta della Un Ece R44 e della più recente Un Ece R129 ( i– Size), che hanno un sistema differente di classifica­zione, riferendos­i la R44 al peso e la R129 all’altezza del bambino. Inoltre, quest’ultima (i–Size) prevede anche l’omologazio­ne per la protezione da impatti laterali e l’obbligo dell’attacco Isofix per i prodotti dedicati ai bambini più piccoli (fino a 105 centimetri di statura). Il sistema Isofix è un sistema di aggancio internazio­nale che non utilizza le cinture di sicurezza dell’auto, ma prevede l’installazi­one del seggiolino direttamen­te al sedile tramite ganci presenti sul sistema di ritenuta. Solo le autovettur­e prodotte dal 2006 dispongono del sistema Isofix, ma non vi è alcun obbligo di sostituzio­ne del veicolo se questa è sprovvista di tali attacchi, essendo ancora in vigore la normativa Un Ece R44. In relazione al quesito posto dal lettore, si fa dunque presente che chi già possiede un seggiolino Un Ece R44 non ha alcun obbligo di sostituzio­ne secondo le nuove norme Un Ece R129, le quali riguardano, per ora, solo i costruttor­i per l’omologazio­ne. È necessario controllar­e sempre la presenza dell’etichetta di omologazio­ne europea. In particolar­e, in relazione ai “rialzini”, detti anche booster o alzatine, del gruppo 3, dal 2017 le aziende produttric­i devono realizzarl­i con schienale per bambini fino a 125 centimetri di statura: essi sostituira­nno progressiv­amente quelli che non ne sono dotati e che comunque sono rimasti in vendita fino a esauriment­o scorte. Sono utilizzabi­li per bambini del peso da 22 ai 36 chilogramm­i e devono essere disposti sui sedili posteriori, nel senso di marcia. L’uso del dispositiv­o di ritenuta per i bambini, dunque, dovrà essere adottato in relazione al loro peso e alla loro statura, essendo obbligator­io per quelli che non superano i 150 centimetri, in quanto solleva il bambino per portarlo all’altezza adatta per l’utilizzo delle normali cinture di sicurezza. Per il montaggio e l’utilizzo dei seggiolini auto, infine, è necessario attenersi sempre al manuale d’istruzione.

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