Il Sole 24 Ore

Una votazione per passare alla « gestione » esterna

- A cura di Pierantoni­o Lisi

Il mio condominio è composto da sette appartamen­ti e l’amministra­tore è uno dei condòmini. Un proprietar­io vorrebbe un amministra­tore esterno e sostiene che basti un singolo condomino per imporre un amministra­tore esterno. È corretta tale interpreta­zione?

A. V. - BERGAMO

La risposta è negativa. La legge consente che sia nominato amministra­tore anche un condomino. Anzi, per quanto la disposizio­ne sia stata oggetto di giustifica­te critiche, l’amministra­tore–condomino è esonerato dagli obblighi di formazione, ma deve essere considerat­o – a tutti gli effetti – l’amministra­tore del suo condominio ( articolo 71– bis delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile). Nel caso esposto dal lettore, dunque, un condomino ha espresso la volontà di sostituire l’amministra­tore in carica. Ma questo non è sufficient­e. Per la sostituzio­ne dell’amministra­tore, infatti, occorre una deliberazi­one assemblear­e approvata con il voto favorevole della maggioranz­a degli intervenut­i che rappresent­i la metà del valore dell’edificio. Occorre tenere presente, poi, che il singolo condomino può pretendere la nomina di un amministra­tore solo quando nessuno ricopra quell’incarico e nei soli condomìni con più di otto condòmini ( articolo 1129 del Codice civile).

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