Una votazione per passare alla « gestione » esterna
Il mio condominio è composto da sette appartamenti e l’amministratore è uno dei condòmini. Un proprietario vorrebbe un amministratore esterno e sostiene che basti un singolo condomino per imporre un amministratore esterno. È corretta tale interpretazione?
A. V. - BERGAMO
La risposta è negativa. La legge consente che sia nominato amministratore anche un condomino. Anzi, per quanto la disposizione sia stata oggetto di giustificate critiche, l’amministratore–condomino è esonerato dagli obblighi di formazione, ma deve essere considerato – a tutti gli effetti – l’amministratore del suo condominio ( articolo 71– bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Nel caso esposto dal lettore, dunque, un condomino ha espresso la volontà di sostituire l’amministratore in carica. Ma questo non è sufficiente. Per la sostituzione dell’amministratore, infatti, occorre una deliberazione assembleare approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà del valore dell’edificio. Occorre tenere presente, poi, che il singolo condomino può pretendere la nomina di un amministratore solo quando nessuno ricopra quell’incarico e nei soli condomìni con più di otto condòmini ( articolo 1129 del Codice civile).