Approvazione bilanci anche non in ordine cronologico
Nel 2017 abbiamo cambiato l’amministratore del condominio. Solo nel 2019 il vecchio amministratore ha presentato il bilancio del 2016 al suo successore. Il bilancio del 2016, verificato dai condòmini, è stato bloccato dagli stessi a causa di presunte irregolarità per le quali si sta decidendo se sottoporlo alla verifica di un perito tecnico. Il 27 febbraio 2020 si è svolta l’assemblea nel corso della quale sono stati approvati i bilanci 2017 e 2018, riferiti alla gestione del nuovo amministratore. Tuttavia una minoranza di condòmini si è opposta ( e forse impugnerà il verbale) sostenendo che non era possibile approvare i bilanci 2017 e 2018 prima che fosse approvato quello del 2016. Chi ha ragione?
S. P. - ROMA
L’amministratore di condominio deve far approvare annualmente il rendiconto della gestione, a norma dell’articolo 1130, comma 1, n. 10, del Codice civile, secondo cui egli è tenuto a « redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e a convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni » . Nel caso descritto dal quesito, l’amministratore subentrato può procedere con l’approvazione dei rendiconti e dei riparti riferiti ad annualità successive, con riserva di approvare in prosieguo quello relativo alla gestione 2016, non precedentemente approvato.