Il Sole 24 Ore

Approvazio­ne bilanci anche non in ordine cronologic­o

- A cura di Matteo Rezzonico

Nel 2017 abbiamo cambiato l’amministra­tore del condominio. Solo nel 2019 il vecchio amministra­tore ha presentato il bilancio del 2016 al suo successore. Il bilancio del 2016, verificato dai condòmini, è stato bloccato dagli stessi a causa di presunte irregolari­tà per le quali si sta decidendo se sottoporlo alla verifica di un perito tecnico. Il 27 febbraio 2020 si è svolta l’assemblea nel corso della quale sono stati approvati i bilanci 2017 e 2018, riferiti alla gestione del nuovo amministra­tore. Tuttavia una minoranza di condòmini si è opposta ( e forse impugnerà il verbale) sostenendo che non era possibile approvare i bilanci 2017 e 2018 prima che fosse approvato quello del 2016. Chi ha ragione?

S. P. - ROMA

L’amministra­tore di condominio deve far approvare annualment­e il rendiconto della gestione, a norma dell’articolo 1130, comma 1, n. 10, del Codice civile, secondo cui egli è tenuto a « redigere il rendiconto condominia­le annuale della gestione e a convocare l’assemblea per la relativa approvazio­ne entro 180 giorni » . Nel caso descritto dal quesito, l’amministra­tore subentrato può procedere con l’approvazio­ne dei rendiconti e dei riparti riferiti ad annualità successive, con riserva di approvare in prosieguo quello relativo alla gestione 2016, non precedente­mente approvato.

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