Il Sole 24 Ore

Tutti pagano quanto dovuto all’amministra­tore rimosso

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In un complesso turistico balneare, a fine giugno 2019, l’assemblea condominia­le ordinaria nulla ha eccepito rispetto all’incarico dell’amministra­tore nominato nell’estate 2018. Successiva­mente, sollevando contestazi­oni, alcuni condòmini hanno promosso un’assemblea straordina­ria per la sua revoca, e ad agosto è stato nominato un nuovo amministra­tore. Essendo la revoca avvenuta senza “giusta causa”, l’amministra­tore rimosso ha rivendicat­o l’onorario spettante per l’intero secondo anno di mandato. Tale spesa va ripartita esclusivam­ente tra i condòmini che hanno espresso parere favorevole alla sua sostituzio­ne ( i quali avrebbero comunque potuto richiederl­a durante l’assemblea ordinaria appena svolta, oppure farlo alla scadenza dell’incarico senza inutili aggravi economici)? E lo stesso criterio va seguito per gli oneri riguardant­i l’assemblea?

L. D. F. - MAGNANO IN RIVIERA

Stante il disposto dell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile, per il quale l’amministra­tore può essere revocato “in ogni tempo”, non è del tutto pacifico che l’amministra­tore revocato anzitempo e senza giusta causa abbia diritto all’integrale risarcimen­to dei danni ( per le perdite e per il lucro cessante). È invece generalmen­te ammesso che egli abbia diritto al risarcimen­to danni per le sole perdite (articolo 1223 del Codice civile) e quindi al pagamento dell’intera retribuzio­ne convenuta per l’anno in corso. Se la delibera di agosto 2019 è stata regolare, essa impegna tutti i condòmini a norma dell’articolo 1137, primo comma, del Codice civile, compresi i condòmini dissenzien­ti.

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