Tutti pagano quanto dovuto all’amministratore rimosso
In un complesso turistico balneare, a fine giugno 2019, l’assemblea condominiale ordinaria nulla ha eccepito rispetto all’incarico dell’amministratore nominato nell’estate 2018. Successivamente, sollevando contestazioni, alcuni condòmini hanno promosso un’assemblea straordinaria per la sua revoca, e ad agosto è stato nominato un nuovo amministratore. Essendo la revoca avvenuta senza “giusta causa”, l’amministratore rimosso ha rivendicato l’onorario spettante per l’intero secondo anno di mandato. Tale spesa va ripartita esclusivamente tra i condòmini che hanno espresso parere favorevole alla sua sostituzione ( i quali avrebbero comunque potuto richiederla durante l’assemblea ordinaria appena svolta, oppure farlo alla scadenza dell’incarico senza inutili aggravi economici)? E lo stesso criterio va seguito per gli oneri riguardanti l’assemblea?
L. D. F. - MAGNANO IN RIVIERA
Stante il disposto dell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile, per il quale l’amministratore può essere revocato “in ogni tempo”, non è del tutto pacifico che l’amministratore revocato anzitempo e senza giusta causa abbia diritto all’integrale risarcimento dei danni ( per le perdite e per il lucro cessante). È invece generalmente ammesso che egli abbia diritto al risarcimento danni per le sole perdite (articolo 1223 del Codice civile) e quindi al pagamento dell’intera retribuzione convenuta per l’anno in corso. Se la delibera di agosto 2019 è stata regolare, essa impegna tutti i condòmini a norma dell’articolo 1137, primo comma, del Codice civile, compresi i condòmini dissenzienti.