Sotto la lente
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LE IMPRESE « «GIOVANI GIOVANI » Requisiti ridotti
Le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 non devono valutare il requisito della differenza del fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.
Ciò porta a ritenere che il contributo spetti in base alla soglia minima (pari ( pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per gli altri soggetti). Salvo poter dimostrare una flessione effettiva del fatturato nei due mesi citati: nel qual caso, si dovrebbe tornare al calcolo standard.
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I PROFESSIONISTI Indennità alternativa
Per valutare se hanno diritto al contributo, i professionisti devono anzitutto controllare se hanno diritto alla percezione delle indennità previste da decreto “cura Italia” (Dl ( Dl 18/ 2020).
Se la risposta è negativa, allora potranno ottenere il contributo a fondo perduto, sempre applicando il calcolo sulla riduzione di fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.
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I COMMERCIANTI Indennità cumulabile
Per le imprese individuali che svolgono attività artigianali o commerciali con regolare iscrizione previdenziale Inps ( (Assicurazione Assicurazione generale obbligatoria), la percezione dell’indennità prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non ostacola la anche quella del contributo a fondo perduto. Purché naturalmente ricorrano le condizioni di flessione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2019.
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GLI ACCREDITI Conto del beneficiario
Il contributo viene corrisposto direttamente dall’agenzia delle Entrate, sulla base dell’istanza inoltrata telematicamente dal contribuente, mediante accredito su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario. Ciò sembra escludere la possibilità di indicare l’Iban di un conto corrente intestato a un soggetto diverso da chi fruisce il contributo.