Il Sole 24 Ore

Sotto la lente

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LE IMPRESE « «GIOVANI GIOVANI » Requisiti ridotti

Le imprese costituite dal 1° gennaio 2019 non devono valutare il requisito della differenza del fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

Ciò porta a ritenere che il contributo spetti in base alla soglia minima (pari ( pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per gli altri soggetti). Salvo poter dimostrare una flessione effettiva del fatturato nei due mesi citati: nel qual caso, si dovrebbe tornare al calcolo standard.

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I PROFESSION­ISTI Indennità alternativ­a

Per valutare se hanno diritto al contributo, i profession­isti devono anzitutto controllar­e se hanno diritto alla percezione delle indennità previste da decreto “cura Italia” (Dl ( Dl 18/ 2020).

Se la risposta è negativa, allora potranno ottenere il contributo a fondo perduto, sempre applicando il calcolo sulla riduzione di fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

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I COMMERCIAN­TI Indennità cumulabile

Per le imprese individual­i che svolgono attività artigianal­i o commercial­i con regolare iscrizione previdenzi­ale Inps ( (Assicurazi­one Assicurazi­one generale obbligator­ia), la percezione dell’indennità prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non ostacola la anche quella del contributo a fondo perduto. Purché naturalmen­te ricorrano le condizioni di flessione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2019.

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GLI ACCREDITI Conto del beneficiar­io

Il contributo viene corrispost­o direttamen­te dall’agenzia delle Entrate, sulla base dell’istanza inoltrata telematica­mente dal contribuen­te, mediante accredito su un conto corrente intestato al soggetto beneficiar­io. Ciò sembra escludere la possibilit­à di indicare l’Iban di un conto corrente intestato a un soggetto diverso da chi fruisce il contributo.

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