L’ESTENSIONE ALLA LEGGE 3/2012 DELLE NORME PREVISTE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI
1 APPLICAZIONE ANALOGICA
IIl decreto legge 23/2020 contiene alcune norme che regolano gli effetti della crisi causata dall’epidemia sulle procedure concorsuali aperte e in particolare su fallimenti, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti. Non prende invece in considerazione le procedure di sovraindebitamento: il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione. Si può ragionare però sulla possibilità che le norme del Dl possano essere applicate analogicamente anche a queste ultime
2 ISTANZE IMPROCEDIBILI
Il Dl 23 prevede l’improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dal 9 marzo al 30 giugno 2020 ( fatta eccezione per le istanze presentate dal Pm, se accompagnate dalla richiesta di misure cautelari). Nel sovraindebitamento, il fallimento trova corrispondenza nella liquidazione: e quindi l’applicazione analogica dell’improcedibilità delle istanze potrebbe riguardare tale procedura, che però, a differenza del falimento , può essere chiesta solo dal debitore in proprio
3 ADEMPIMENTI CON SEI MESI IN PIÙ
Il Dl proroga di sei mesi tutti i termini di adempimento di concordati e accordi omologati con scadenza compresa fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Nel sovraindebitamento, al piano del consumatore e all'accordo di composizione può essere attribuita, seppur in misura diversa, natura di procedure concordatarie. E dunque l’applicazione analogica della proroga potrebbe essere ragionevole tanto in relazione al piano quanto in relazione all'accordo
4 PIANI SOSTITUIBILI
In relazione a concordati e accordi pendenti alla data del 23 febbraio ma non ancora omologati il Dl 23 concede ai debitori la facoltà di scegliere fra due possibilità: chiedere l’autorizzazione a variare i termini di adempimento, oppure chiedere la concessione di un termine per poter presentare una nuova proposta di concordato o un nuovo piano. Anche in questo caso le norme del Dl 23/2020 potrebbero essere applicate in via analogica al piano del consumatore e all'accordo di composizione della crisi