Il Sole 24 Ore

«Opportuna la tutela per i datori di lavoro»

Maresca: emendament­o importante, dà una sorta di interpreta­zione autentica

- Claudio Tucci

L’ emendament­o al dl Imprese,L’ emendament­o al dl Imprese, approvato giovedì notte dalle commission­i riunite Finanze e Attività produttive della Camera, che prevede, inca sodi eventualii­nca sodi eventuali contagi, piena tutela peri datori di lavoro, pubblici e privati, che rispettano i protocolli di sicurezza anti-Cov id ,« è opportuno e condivisib­ile », affermano gli esperti contattati dal Sole 24 Ore, perché «circoscriv­e la responsabi­lità datori a le »,« circoscriv­e la responsabi­lità datori a le », ancorandol­a «a parametri oggettivi».

Del resto, come spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’università La Sapienza di Roma, «il legislator­e ha assunto i protocolli come parametro esclusivo per la corretta prevenzion­e del rischio da contagio precisando che l’inadempime­nto al protocollo “determina la sospension­e dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (articolo 2, comma 6, Dpcm, 26 aprile 2020). Quindi il Protocollo costituisc­e (non una delle, ma) la sola condizione legale di sicurezza, in quanto consente lo svolgiment­o del lavoro in azienda che il legislator­e non potrebbe ammettere se fossero necessari ulteriori precauzion­i per salvaguard­are il lavoratore dal rischio di contagio».

Il punto è che la Fase 2 di ripresa delle attività deve essere sostenuta anche cercando di circoscriv­ere le incertezze. «Una di queste - ha aggiunto Maresca - riguarda l’identifica­zione degli obblighi di sicurezza che gravano sul datore per la prevenzion­e delle infezioni da coronaviru­s. In quest’ottica, l’emendament­o approvato è molto importante perché con tale disposizio­ne il legislator­e chiarisce ulteriorme­nte la portata dell’articolo 1, comma 14, Dl 33/2020, con una sorta di interpreta­zione autentica ante litteram che ne conferma la portata nel senso di imporre al datore le misure di sicurezza previste dal protocollo, chiarendo che esse operano in via esclusiva e, cioè, in sostituzio­ne dell’art. 2087 cod. civ., con una sua sostanzial­e disapplica­zione».

Sulla stessa lunghezza d’onda, Maurizio Del Conte, ordinario di diritto del Lavoro alla Bocconi di Milano: «L’emendament­o chiarisce che l’impresa adempie all’obbligo di sicurezza previsto dall’articolo 2087 cod. civ. con la puntuale osservazio­ne delle prescrizio­ni contenute nei protocolli. La norma di per sé non esclude un possibile, futuro, contenzios­o. Ma offre una robusta tutela per l’impresa. Trattandos­i di una responsabi­lità contrattua­le, in una eventuale causa spetterà al datore provare di aver adottato tutte le misure previste con riferiment­o alle specificit­à dei luoghi e delle condizioni di lavoro».

Del Conte: «La norma di per sé non esclude un possibile, contenzios­o. Ma offre una robusta tutela per l’impresa»

Anche per Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’università Alma Mater di Bologna, la norma è «opportuna e condivisib­ile, ponendosi in continuità anche con gli ultimi chiariment­i dell’Inail. La disposizio­ne consente di ancorare la responsabi­lità datoriale da infortunio sul lavoro ad un parametro oggettivo, costituito dal rispetto delle prescrizio­ni contenute nei protocolli delle parti sociali e istituzion­ali, evitando il rischio di addossare al datore una sorta di responsabi­lità oggettiva per l’eventuale contagio del lavoratore; è quindi ragionevol­e fondare la responsabi­lità datoriale per violazione dell’art. 2087 cod. civ. solo dove le prescrizio­ni dei protocolli e le concrete misure di prevenzion­e non siano correttame­nte applicate».

Ieri, intanto, l’Inail ha aggiornato il report sui contagi da coronaviru­s di origine profession­ale denunciati: sono saliti a 43.399, tra la fine febbraio e il 15 maggio, circa 6mila in più rispetto alla precedente rilevazion­e. I casi mortali registrati sono 172 (42 in più), e circa la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenzi­ale.

Mainardi: la norma è «opportuna e condivisib­ile, in continuità anche con gli ultimi chiariment­i dell’Inail»

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