«Opportuna la tutela per i datori di lavoro»
Maresca: emendamento importante, dà una sorta di interpretazione autentica
L’ emendamento al dl Imprese,L’ emendamento al dl Imprese, approvato giovedì notte dalle commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera, che prevede, inca sodi eventualiinca sodi eventuali contagi, piena tutela peri datori di lavoro, pubblici e privati, che rispettano i protocolli di sicurezza anti-Cov id ,« è opportuno e condivisibile », affermano gli esperti contattati dal Sole 24 Ore, perché «circoscrive la responsabilità datori a le »,« circoscrive la responsabilità datori a le », ancorandola «a parametri oggettivi».
Del resto, come spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’università La Sapienza di Roma, «il legislatore ha assunto i protocolli come parametro esclusivo per la corretta prevenzione del rischio da contagio precisando che l’inadempimento al protocollo “determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” (articolo 2, comma 6, Dpcm, 26 aprile 2020). Quindi il Protocollo costituisce (non una delle, ma) la sola condizione legale di sicurezza, in quanto consente lo svolgimento del lavoro in azienda che il legislatore non potrebbe ammettere se fossero necessari ulteriori precauzioni per salvaguardare il lavoratore dal rischio di contagio».
Il punto è che la Fase 2 di ripresa delle attività deve essere sostenuta anche cercando di circoscrivere le incertezze. «Una di queste - ha aggiunto Maresca - riguarda l’identificazione degli obblighi di sicurezza che gravano sul datore per la prevenzione delle infezioni da coronavirus. In quest’ottica, l’emendamento approvato è molto importante perché con tale disposizione il legislatore chiarisce ulteriormente la portata dell’articolo 1, comma 14, Dl 33/2020, con una sorta di interpretazione autentica ante litteram che ne conferma la portata nel senso di imporre al datore le misure di sicurezza previste dal protocollo, chiarendo che esse operano in via esclusiva e, cioè, in sostituzione dell’art. 2087 cod. civ., con una sua sostanziale disapplicazione».
Sulla stessa lunghezza d’onda, Maurizio Del Conte, ordinario di diritto del Lavoro alla Bocconi di Milano: «L’emendamento chiarisce che l’impresa adempie all’obbligo di sicurezza previsto dall’articolo 2087 cod. civ. con la puntuale osservazione delle prescrizioni contenute nei protocolli. La norma di per sé non esclude un possibile, futuro, contenzioso. Ma offre una robusta tutela per l’impresa. Trattandosi di una responsabilità contrattuale, in una eventuale causa spetterà al datore provare di aver adottato tutte le misure previste con riferimento alle specificità dei luoghi e delle condizioni di lavoro».
Del Conte: «La norma di per sé non esclude un possibile, contenzioso. Ma offre una robusta tutela per l’impresa»
Anche per Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’università Alma Mater di Bologna, la norma è «opportuna e condivisibile, ponendosi in continuità anche con gli ultimi chiarimenti dell’Inail. La disposizione consente di ancorare la responsabilità datoriale da infortunio sul lavoro ad un parametro oggettivo, costituito dal rispetto delle prescrizioni contenute nei protocolli delle parti sociali e istituzionali, evitando il rischio di addossare al datore una sorta di responsabilità oggettiva per l’eventuale contagio del lavoratore; è quindi ragionevole fondare la responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 cod. civ. solo dove le prescrizioni dei protocolli e le concrete misure di prevenzione non siano correttamente applicate».
Ieri, intanto, l’Inail ha aggiornato il report sui contagi da coronavirus di origine professionale denunciati: sono saliti a 43.399, tra la fine febbraio e il 15 maggio, circa 6mila in più rispetto alla precedente rilevazione. I casi mortali registrati sono 172 (42 in più), e circa la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale.
Mainardi: la norma è «opportuna e condivisibile, in continuità anche con gli ultimi chiarimenti dell’Inail»