Il Sole 24 Ore

Congedi e bonus baby sitter potenziati ma senza istruzioni

I giorni di assenza permessi passano da 15 a 30 e l’assegno di 600 euro diventa di 1.200 Possibile astenersi dal lavoro se i figli hanno meno di 16 anni per tutto il periodo di scuole chiuse

- Matteo Prioschi

Visto che l’anno scolastico si concluderà senza il ritorno di ragazzi e bambini in classe a causa del coronaviru­s, il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha esteso la fruizione del congedo parentale ad hoc introdotto a marzo dal Cura Italia ( Dl 18/2020) e contestual­mente ha raddoppiat­o l’importo del bonus per pagare la baby sitter, fruibile in alternativ­a al congedo.

Ma i due interventi, per ora, non sono operativi e venerdì pomeriggio nella sezione dedicata del sito Inps c’erano ancora le istruzioni sulle regole del Dl 18/2020. Peraltro il nuovo provvedime­nto modifica in parte il precedente, col risultato che il testo non brilla per chiarezza. Ed è quanto mai utile che l’Inps, che gestisce i due strumenti, dia quanto prima indicazion­i con circolari.

L’articolo 72 del Dl Rilancio ha sostituito il comma 1 dell’articolo 23 del Cura Italia. Quindi dal 5 marzo al 31 luglio i dipendenti del settore privato, con figli fino a 12 anni (o più grandi se con handicap grave), possono avere 30 giorni di congedo invece dei precedenti 15, sempre indennizza­ti al 50% e con contribuzi­one figurativa a fini previdenzi­ali.

Ma è invariato il comma 4 dell’articolo 23, secondo cui il congedo è riconosciu­to « alternativ­amente ad entrambi i genitori, per un totale complessiv­o di 15 giorni » . Il totale avrebbe dovuto essere portato a 30 giorni. Probabilme­nte è un errore materiale, ma i due limiti attualment­e non coincidono.

Per gli iscritti alla gestione separata Inps, l’aumento di 15 giorni non c’è. Ciò emerge anche dalla relazione illustrati­va al Dl Rilancio, che si riferisce solo ai dipendenti del settore privato. Ma, per effetto del rimando che il comma 3 - su partite Iva e collaborat­ori - fa al comma 1, il periodo di utilizzo del congedo si dovrebbe estendere al 31 luglio, mentre prima si limitava al periodo di chiusura dei servizi scolastici e per l’infanzia. Quindi chi non l’ha utilizzato finora potrebbe avere più tempo a disposizio­ne per farlo.

Altra novità è la possibilit­à di astensione dal lavoro per i dipendenti con figli minori di 16 anni (e ( e non più da 12 a 16 anni) senza retribuzio­ne per tutto il periodo di sospension­e delle attività didattiche. L’analoga misura contenuta nel Cura Italia, ma con fascia di età ridotta, era stata interpreta­ta dall’Inps con il vincolo di durata di 15 giorni, al pari del congedo parentale. Ora il testo specifica «intero periodo», ma ormai siamo agli sgoccioli dell’anno scolastico e quindi cambia poco.

Sempre in riferiment­o al congedo, va verificata l’estensione a 30 giorni per i lavoratori del settore pubblico. L’articolo 25, comma 1, che li riguarda non è stato modificato, ma questo ancora oggi afferma che « i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1... » , cioè quello dei dipendenti del settore privato. Di conseguenz­a i 30 giorni dovrebbero valere anche per il comparto pubblico, tranne che è rimasto invariato il campo di utilizzo, riferito al periodo di sospension­e dei servizi per l’infanzia e le attività scolastich­e e non al 31 luglio.

Anche il bonus baby sitter è stato raddoppiat­o da 600 a 1.200 euro di valore, erogabili in più volte invece di una sola. E dato che l’articolo 23, comma 6, del cura Italia, dopo le modifiche del Dl rilancio, ancora afferma che è alternativ­o al congedo dei commi 1, 3 e 5, se ne conclude che gli iscritti alla gestione separata hanno il bonus doppio, ma non l’estensione del congedo. In compenso, del raddoppio del valore benefician­o anche i profession­isti iscritti non all’Inps ma alle relative Casse di previdenza.

Per effetto del decreto rilancio ora il bonus può essere usato anche per pagare i centri estivi per la prima infanzia e perde la compatibil­ità con il bonus asilo nido. In base al decreto cura Italia, finora le famiglie hanno potuto incassare i 600 euro per la baby sitter e contempora­neamente il contributo erogato tramite Inps per pagare la retta dell’asilo nido. L’istituto di previdenza, infatti, con il messaggio 1447/2020, ha precisato che quest’ultimo aiuto non è legato alla frequenza della struttura, ma al pagamento della stessa, anche se chiusa per l’emergenza epidemiolo­gica.

Raddoppiat­o da 1.000 a 2.000 euro l’importo del bonus specifico per gli operatori del comparto sanitario privato e pubblico, e per sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

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