Congedi e bonus baby sitter potenziati ma senza istruzioni
I giorni di assenza permessi passano da 15 a 30 e l’assegno di 600 euro diventa di 1.200 Possibile astenersi dal lavoro se i figli hanno meno di 16 anni per tutto il periodo di scuole chiuse
Visto che l’anno scolastico si concluderà senza il ritorno di ragazzi e bambini in classe a causa del coronavirus, il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha esteso la fruizione del congedo parentale ad hoc introdotto a marzo dal Cura Italia ( Dl 18/2020) e contestualmente ha raddoppiato l’importo del bonus per pagare la baby sitter, fruibile in alternativa al congedo.
Ma i due interventi, per ora, non sono operativi e venerdì pomeriggio nella sezione dedicata del sito Inps c’erano ancora le istruzioni sulle regole del Dl 18/2020. Peraltro il nuovo provvedimento modifica in parte il precedente, col risultato che il testo non brilla per chiarezza. Ed è quanto mai utile che l’Inps, che gestisce i due strumenti, dia quanto prima indicazioni con circolari.
L’articolo 72 del Dl Rilancio ha sostituito il comma 1 dell’articolo 23 del Cura Italia. Quindi dal 5 marzo al 31 luglio i dipendenti del settore privato, con figli fino a 12 anni (o più grandi se con handicap grave), possono avere 30 giorni di congedo invece dei precedenti 15, sempre indennizzati al 50% e con contribuzione figurativa a fini previdenziali.
Ma è invariato il comma 4 dell’articolo 23, secondo cui il congedo è riconosciuto « alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni » . Il totale avrebbe dovuto essere portato a 30 giorni. Probabilmente è un errore materiale, ma i due limiti attualmente non coincidono.
Per gli iscritti alla gestione separata Inps, l’aumento di 15 giorni non c’è. Ciò emerge anche dalla relazione illustrativa al Dl Rilancio, che si riferisce solo ai dipendenti del settore privato. Ma, per effetto del rimando che il comma 3 - su partite Iva e collaboratori - fa al comma 1, il periodo di utilizzo del congedo si dovrebbe estendere al 31 luglio, mentre prima si limitava al periodo di chiusura dei servizi scolastici e per l’infanzia. Quindi chi non l’ha utilizzato finora potrebbe avere più tempo a disposizione per farlo.
Altra novità è la possibilità di astensione dal lavoro per i dipendenti con figli minori di 16 anni (e ( e non più da 12 a 16 anni) senza retribuzione per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. L’analoga misura contenuta nel Cura Italia, ma con fascia di età ridotta, era stata interpretata dall’Inps con il vincolo di durata di 15 giorni, al pari del congedo parentale. Ora il testo specifica «intero periodo», ma ormai siamo agli sgoccioli dell’anno scolastico e quindi cambia poco.
Sempre in riferimento al congedo, va verificata l’estensione a 30 giorni per i lavoratori del settore pubblico. L’articolo 25, comma 1, che li riguarda non è stato modificato, ma questo ancora oggi afferma che « i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1... » , cioè quello dei dipendenti del settore privato. Di conseguenza i 30 giorni dovrebbero valere anche per il comparto pubblico, tranne che è rimasto invariato il campo di utilizzo, riferito al periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e le attività scolastiche e non al 31 luglio.
Anche il bonus baby sitter è stato raddoppiato da 600 a 1.200 euro di valore, erogabili in più volte invece di una sola. E dato che l’articolo 23, comma 6, del cura Italia, dopo le modifiche del Dl rilancio, ancora afferma che è alternativo al congedo dei commi 1, 3 e 5, se ne conclude che gli iscritti alla gestione separata hanno il bonus doppio, ma non l’estensione del congedo. In compenso, del raddoppio del valore beneficiano anche i professionisti iscritti non all’Inps ma alle relative Casse di previdenza.
Per effetto del decreto rilancio ora il bonus può essere usato anche per pagare i centri estivi per la prima infanzia e perde la compatibilità con il bonus asilo nido. In base al decreto cura Italia, finora le famiglie hanno potuto incassare i 600 euro per la baby sitter e contemporaneamente il contributo erogato tramite Inps per pagare la retta dell’asilo nido. L’istituto di previdenza, infatti, con il messaggio 1447/2020, ha precisato che quest’ultimo aiuto non è legato alla frequenza della struttura, ma al pagamento della stessa, anche se chiusa per l’emergenza epidemiologica.
Raddoppiato da 1.000 a 2.000 euro l’importo del bonus specifico per gli operatori del comparto sanitario privato e pubblico, e per sicurezza, difesa e soccorso pubblico.