Il Sole 24 Ore

Tax credit al bivio: così si possono usare

Regole non uniformi dalla sanificazi­one alle spese per la riapertura In attesa delle istruzioni prime valutazion­i su fiscalità e convenienz­a

- Giorgio Gavelli

Canoni di locazione, interventi sugli ambienti lavorativi, acquisto di dispositiv­i di protezione, spese di sanificazi­one e persino sostenute per le vacanze. Il parziale ristoro dei danni e dei maggiori costi subiti per effetto dell’emergenza dovuta al Covid-19 passa attraverso altrettant­i crediti d’imposta, disciplina­ti dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) anche rivedendo quanto già previsto dal “cura Italia” (Dl ( Dl 18/2020). 18/ 2020).

Al di là della diversa tipologia di spesa oggetto di ristoro e del diverso ammontare del credito riconosciu­to, questi benefici hanno molti aspetti in comune, al punto che l’articolo 122 del Dl 34/2020 (a volte ripetendo quanto già riportato nei singoli articoli specifici) detta alcune regole generali per il loro utilizzo, che può passare attraverso:

1. la compensazi­one in F24 da parte del diretto beneficiar­io, senza applicazio­ne del limite annuo di un milione di euro (che ritornerà a 700.000 euro dal 2021), né di quello di 250.000 proprio dei crediti indicati nel quadro RU del modello Redditi;

2. la cessione, anche parziale, a terzi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermedia­ri finanziari, entro il 31 dicembre 2021.

Gli acquirenti potranno poi utilizzare, a loro volta, il credito acquisito in compensazi­one (non a rimborso) «con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente» (dovrebbe essere consentita una nuova cessione).

Come gestire il credito

La scelta tra utilizzo diretto e cessione dipenderà dalla singola situazione del contribuen­te e le variabili, a questo proposito, sono ben più di una:

• l’ammontare dei debiti d’imposta da poter compensare;

• l’eventuale sospension­e dei versamenti di questi mesi sino al 16 settembre;

• la data da cui potrà effettivam­ente partire la compensazi­one (dopo l’emanazione dei vari provvedime­nti attuativi; oggi l’unico già utilizzabi­le è il “primo” tax credit affitti per il mese di marzo, spendibile dal 25 marzo scorso);

• la necessità del beneficiar­io di una veloce monetizzaz­ione ( magari dell’intero pacchetto) dei crediti per sostenere altre spese e così via.

Peraltro, il credito d’imposta per l’adeguament­o degli ambienti di lavoro ( articolo 120) è espressame­nte utilizzabi­le « nell’anno 2021», una prescrizio­ne che non è dato ritrovare, ad esempio, nel credito per la sanificazi­one (articolo ( articolo 125), per certi versi simile.

La fiscalità sullo « spread »

Un fattore che le norme non prendono in consideraz­ione è il corrispett­ivo che i cessionari saranno disposti a riconoscer­e, e il regime fiscale dello “spread”, cioè la differenza sul nominale. È prevedibil­e che la cessione avvenga (come già accaduto per i crediti da ecobonus e sismabonus) “a sconto”, ossia ad un corrispett­ivo inferiore al valore nominale, e più sul mercato finanziari­o l’offerta supererà la domanda, più il prezzo sarà scontato.

Ma se chi cede il credito è una impresa, qual è la disciplina fiscale dello “sconto”? Recentemen­te (risposta a interpello n. 105/ 2020, si veda “Il Sole- 24 Ore” dell’ 11 maggio) l’Agenzia ha qualificat­o come sopravveni­enza attiva (imponibile sin dall’origine) il differenzi­ale a favore dell’acquirente, dal che si dovrebbe dedurre che, per il cedente, si tratta di un costo deducibile, pena una asimmetria di difficile giustifica­zione.

Chi paga in caso d’errori

Altro aspetto comune a questi crediti ( che il prossimo anno andranno diligentem­ente riportati a quadro RU del modello Redditi e speriamo non a modello RS quali aiuti di Stato) è la suddivisio­ne della responsabi­lità sulla mancata spettanza del credito: i cessionari rispondono solamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto, il che significa che eventuali problemati­che riguardant­i i requisiti che qualifican­o il beneficio ( sostenimen­to delle spese, loro corrispond­enza con quelle previste dal legislator­e, eccetera) restano, correttame­nte, a carico dell’originario beneficiar­io.

Non sono previste in queste ipotesi né la responsabi­lità in solido del fornitore o del cessionari­o, né il visto di conformità sulla sussistenz­a dei presuppost­i del credito, sancite invece nei confronti dei bonus edilizi ceduti o scontati, rispettiva­mente dal comma 5 dell’articolo 121 e dal comma 11 dell’articolo 119.

Credito da tassare o no

Un aspetto che, invece, piuttosto sorprenden­temente pare creare una distinzion­e è quella dell’imponibili­tà del credito d’imposta ai fini dell’imposta sui redditi o dell’Irap.

È esclusa per il credito sui canoni locativi e per quello sulla sanificazi­one, mentre nulla viene detto per il credito dall’adeguament­o degli ambienti di lavoro che, tra l’altro, dovrebbe essere quello di maggiore importo. È presto per dire se si tratta di una semplice dimentican­za (da sanare in sede di conversion­e) o se la differenza è voluta: sta di fatto che il passato insegna che laddove il legislator­e non ha previsto l’esenzione l’Agenzia ha richiesto l’imponibili­tà del contributo.

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