Non perde la detrazione il box concesso in comodato
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Devo comprare direttamente dal costruttore un appartamento, con relativo box, che sarà intestato a me come prima casa. Vorrei sapere se è possibile fruire della detrazione del 50 per cento per il box anche nel caso in cui quest’ultimo venga dato in comodato d’uso a mia figlia.
A. G. - FORLÍ
La risposta è affermativa, a condizione che si tratti di box di nuova costruzione ceduto dal costruttore. La detrazione Irpef del 50 per cento (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/ 1986, e articolo 1, comma 175, legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) spetta anche all’acquirente di box pertinenziale a un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso ( da assumere nel limite massimo di 96mila euro), così come risultanti da un’attestazione da questa rilasciata. Il pagamento dev’essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell’impresa cedente e la causale di versamento ( acquisto box pertinenziale). In sostanza, si tratta del prezzo di acquisto al netto del valore dell’area, dell’utile di impresa e delle spese generali di cantiere. La dichiarazione viene rilasciata a parte dal costruttore (dichiarazione specifica conservata dall’acquirente ed esibita a richiesta dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo).
A tal fine è irrilevante che il box, dopo l’acquisto, sia concesso in comodato alla figlia del proprietario. La detrazione compete, infatti, a prescindere dall’uso diretto o da concessione in comodato o locazione.