Il Sole 24 Ore

Doppio conteggio per il credito d’imposta alle società

- — L.Ga.

Doppio conteggio per determinar­e il credito di imposta spettante alla società a seguito di aumento di capitale.

Il bonus è pari al minore tra il 30% dell’apporto e il 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto al 31 dicembre 2020. Per ottenere il bonus, occorre però che siano verificate condizioni stringenti. Il credito di imposta in capo alla società conferitar­ia, relativame­nte agli aumenti di capitale effettuati (deliberati e versati) tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, richiede la sussistenz­a di taluni requisiti soggettivi che si aggiungono a quelli già previsti per il bonus dei soci. Occorre che la società non fosse in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolament­i Ue; si deve poi essere in regola con le norme contributi­ve, fiscali, edilizie, del lavoro e dell’ambiente e non avere usufruito di aiuti ritenuti illegali dalla Commission­e Ue. E non bisogna trovarsi nelle condizioni ostative del codice antimafia e non avere avuto sentenze di condanna definitiva a carico di amministra­tori, soci e titolare effettivo per reati fiscale.

Il calcolo è complicato: il credito di imposta è pari al minore importo tra il 30% delle somme apportate (capitale e sovrapprez­zo) e il 50% della perdita (del 2020) che eccede il 10% del patrimonio netto al 31 dicembre 2020 (calcolato al lordo della perdita stessa). Il bonus, sommato a quello spettante ai soci, non può eccedere 800mila euro. Si supponga un aumento di capitale di 1,2 milioni, effettuato a una società che, al 31 dicembre 2020, presenta capitale sociale (compreso l’aumento) di 2 milioni e riserve totali di 800mila, con una perdita d’esercizio di 700 mila. Prima si calcola il 10% del patrimonio netto (al lordo della perdita), pari a 280mila euro; la perdita eccedente il 10% del patrimonio è (700.000 – 280.000) = 420.000. L’incentivo è il minore tra: (1.200.000 x 30%) = 360.000 e (420.000 x 50%) = 210.000, cioè quest’ultimo.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazi­one in F24 dal 10° giorno successivo alla presentazi­one della dichiarazi­one (modello Redditi 2021 riferita all’esercizio 2020 nel corso del quale si è realizzato l’aumento di capitale). Non valgono i limiti di compensazi­one e non vi è alcuna imponibili­tà del provento generato dal credito di imposta. Provento e correlato credito che andranno contabiliz­zati nel bilancio dell’esercizio 2020.

Anche per la società, la distribuzi­one di riserve di qualunque tipo anteriorme­nte al 1° gennaio 2024 comporta la decadenza del bonus (rimborso e interessi legali).

Il bonus complessiv­o, cioè cioè il credito di imposta della società il credito di imposta della società e dei soci, non può eccedere 800mila euro (120mila per chi opera nella pesca e acquacoltu­ra, o 100 milaeuro per aziende operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli). La società deve presentare una dichiarazi­one sostitutiv­a con cui il legale rappresent­ante attesta che il beneficio derivante da questa disposizio­ne, sommato alle misure di aiuto di cui la società ha usufruito ai sensi del paragrafo 3.1. della comunicazi­one Ue sul quadro temporaneo delle misure a sostegno dell’economia in periodo Covid-19 (nel calcolo va considerat­o anche ilanche il taglio del saldo Irap2019e della prima rata dell’ accontotag­lio del saldoIrap2­019e della prima rata dell’acconto 2020 previsto dal Dl 34), non supera gli importi sopra indicati.

L’impresa non doveva essere in difficoltà al 31 dicembre scorso in base ai regolament­i comunitari

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