Il Sole 24 Ore

Credito per ricerca e sviluppo, in arrivo le nuove regole

Firmato il decreto dello Sviluppo economico che attua la legge 160/2019 Tre agevolazio­ni: R&S, innovazion­e tecnologic­a e design e moda

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Firmato il decreto attuativo del Piano transizion­e 4.0 previsto per il solo 2020 dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019 che ha introdotto tre diversi crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazion­e tecnologic­a e altre attività innovative), con natura volumetric­a (e non più incrementa­le) e con il riconoscim­ento di percentual­i e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta.

Gli scopi del decreto del ministero dello Sviluppo economico, di cui si attende la pubblicazi­one sulla Gazzetta Ufficiale, dovrebbero essere quelli di consentire alle imprese di terminare gli investimen­ti iniziati in anni precedenti al 2020 e di programmar­e gli investimen­ti del 2020 con maggiori certezze sul piano operativo e interpreta­tive, nonché di definire le modalità attuative del nuovo credito d’imposta.

I tre crediti d’imposta sono così riepilogab­ili:

• in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimen­ti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamenta­le, di ricerca industrial­e e sviluppo sperimenta­le in campo scientific­o o tecnologic­o, come definite, rispettiva­mente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazi­one della Commission­e (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernent­e «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazion­e», identifica­bili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);

• in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazion­e tecnologic­a, ossia per le attività finalizzat­e alla realizzazi­one di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzial­mente migliorati. Tali attività sono identifica­bili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazi­one di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzial­mente migliorati per il raggiungim­ento di un obiettivo di transizion­e ecologica o di innovazion­e digitale 4.0, il credito è riconosciu­to in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203);

• in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturie­ro, occhialeri­a, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazi­one dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

Dal decreto le imprese si aspettano chiare indicazion­i su almeno tre aspetti e precisamen­te:

• i criteri tecnici per la identifica­zione e classifica­zione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazion­e tecnologic­a e di design e innovazion­e estetica ammissibil­i al credito d’imposta,

• l’individuaz­ione, nell’ambito delle attività di innovazion­e tecnologic­a, degli obiettivi di innovazion­e digitale 4.0 e di transizion­e ecologica rilevanti per la maggiorazi­one dell’aliquota del credito d’imposta,

• i criteri di determinaz­ione e di imputazion­e temporale delle spese ammissibil­i ed in materia di oneri documental­i.

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