Fondi inglesi con aliquota ridotta al 15%
Beneficio a chi partecipa, non al soggetto che gestisce in forma collettiva
I fondi pensione che partecipano a un Acs ( Authorised contractual scheme) godono del trattamento convenzionale fra Italia e UK con aliquota ridotta al 15 per cento. È questo il contenuto della risposta 156 delle Entrate di ieri. L’Acs è una sorta di comunione priva di personalità giuridica che gestisce in forma collettiva attività finanziarie per conto dei partecipanti. Come tale non è soggetto a imposte ed è fiscalmente trasparente; detiene azioni emesse da società fiscalmente residenti in Italia, che pagano dividendi assoggettati a ritenuta del 26% ex articolo 27, comma 3, del Dpr 600/73. Viene posta la domanda se fino all’uscita del Regno Unito dall’UE l’Acs possa essere inquadrato come fondo pensione UE con aliquota ridotta dell’ 11% e se, post Brexit, il fondo pensione partecipante all’Acs possa beneficiare della ritenuta convenzionale sui dividendi dall’Italia che non può superare il 15% ( articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione).
L’Agenzia premette che dopo il 31 dicembre 2020 il Regno Unito non sarà più parte dell’UE. A quella data al Regno Unito si applicherà la normativa dei Paesi Terzi. Invece l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’ 11% in luogo del 26% riguarda utili corrisposti a fondi pensione istituti in paesi UE o SEE ovvero inclusi nella white list.
L’articolo 27, comma 3, che si riferisce agli utili “corrisposti” riguarda non i beneficiari effettivi bensì il primo percettore, nel caso specifico l’Acs, ma a condizione che questo si configuri come fondo pensione.
Ora, posto che l’Acs è una forma contrattuale per la gestione collettiva del risparmio e non un fondo pensione, non si applica a esso il regime previsto dal secondo periodo dell’articolo 27 comma 3 e quindi sui dividendi corrisposti le società e gli enti residenti in Italia dovranno applicare la ritenuta d’imposta del 26%.
Per quanto concerne poi l’applicazione dell’aliquota ridotta del 15%, poiché l’Acs non ha soggettività passiva, a esso non è direttamente applicabile il beneficio del trattato. Di esso possono comunque beneficiare i fondi pensione partecipanti.