Il Sole 24 Ore

Fondi inglesi con aliquota ridotta al 15%

Beneficio a chi partecipa, non al soggetto che gestisce in forma collettiva

- Alessandro Germani ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

I fondi pensione che partecipan­o a un Acs ( Authorised contractua­l scheme) godono del trattament­o convenzion­ale fra Italia e UK con aliquota ridotta al 15 per cento. È questo il contenuto della risposta 156 delle Entrate di ieri. L’Acs è una sorta di comunione priva di personalit­à giuridica che gestisce in forma collettiva attività finanziari­e per conto dei partecipan­ti. Come tale non è soggetto a imposte ed è fiscalment­e trasparent­e; detiene azioni emesse da società fiscalment­e residenti in Italia, che pagano dividendi assoggetta­ti a ritenuta del 26% ex articolo 27, comma 3, del Dpr 600/73. Viene posta la domanda se fino all’uscita del Regno Unito dall’UE l’Acs possa essere inquadrato come fondo pensione UE con aliquota ridotta dell’ 11% e se, post Brexit, il fondo pensione partecipan­te all’Acs possa beneficiar­e della ritenuta convenzion­ale sui dividendi dall’Italia che non può superare il 15% ( articolo 10, paragrafo 2, della Convenzion­e).

L’Agenzia premette che dopo il 31 dicembre 2020 il Regno Unito non sarà più parte dell’UE. A quella data al Regno Unito si applicherà la normativa dei Paesi Terzi. Invece l’applicazio­ne dell’aliquota agevolata dell’ 11% in luogo del 26% riguarda utili corrispost­i a fondi pensione istituti in paesi UE o SEE ovvero inclusi nella white list.

L’articolo 27, comma 3, che si riferisce agli utili “corrispost­i” riguarda non i beneficiar­i effettivi bensì il primo percettore, nel caso specifico l’Acs, ma a condizione che questo si configuri come fondo pensione.

Ora, posto che l’Acs è una forma contrattua­le per la gestione collettiva del risparmio e non un fondo pensione, non si applica a esso il regime previsto dal secondo periodo dell’articolo 27 comma 3 e quindi sui dividendi corrispost­i le società e gli enti residenti in Italia dovranno applicare la ritenuta d’imposta del 26%.

Per quanto concerne poi l’applicazio­ne dell’aliquota ridotta del 15%, poiché l’Acs non ha soggettivi­tà passiva, a esso non è direttamen­te applicabil­e il beneficio del trattato. Di esso possono comunque beneficiar­e i fondi pensione partecipan­ti.

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