Il Sole 24 Ore

Va restituito il bonus 2018 sui beni agevolati e ceduti

La misura per i macchinari che hanno beneficiat­o dell’iper ammortamen­to

- Giorgio Gavelli

Nel modello Redditi 2020 debutta una fattispeci­e piuttosto sgradita alle imprese: la restituzio­ne, nei casi previsti dalla legge, dell’iperammort­amento fruito nel 2018. Si tratta del primo caso di possibile applicazio­ne di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del Dl 87/18, secondo cui «se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazi­one del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenen­ti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammort­amento».

La disposizio­ne, pertanto, non si applica mai in caso di superammor­tamento, e, con riferiment­o all’iperammort­amento, trova applicazio­ne per gli investimen­ti effettuati a partire dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 87/18. Non sarà frequente (anche se non è impossibil­e) che un investimen­to iperammort­izzabile acquistato a decorrere da tale data sia già stato ceduto (o trasferito all’estero) nel corso del 2019, ma la situazione diventerà assai più comune nei prossimi anni, tenendo conto del fatto che spesso questi investimen­ti hanno aliquote di ammortamen­to non elevate, per cui il periodo di durata dell’iperammort­amento (e, quindi, della possibile applicazio­ne della trappola del recapture) è piuttosto lungo.

A ogni modo, il modello Redditi 2020 è già pronto ad accogliere la restituzio­ne dell’iperammort­amento stanziato nel 2018, attraverso una variazione in aumento da operare al rigo RF55 con il codice 62.

La norma dispone che il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizz­azione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazi­oni delle quote di ammortamen­to complessiv­amente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazio­ne di sanzioni e interessi. Trattandos­i, come anticipato, di beni che devono essere stati acquisiti a decorrere dal 14 luglio 2018 in poi, per questa dichiarazi­one il rischio riguarda solo la quota stanziata nel 2018 (peraltro con aliquota dimezzata), poiché per il 2019 – sapendo della restituzio­ne – nessuna quota è stata stanziata.

Nei prossimi anni, invece, il danno sarà sicurament­e maggiore, con la restituzio­ne in un’unica soluzione di varie annualità di beneficio.

Se per il trasferime­nto all’estero si può tener conto di quanto previsto dal comma 4 – non scatta il recupero se i beni agevolati sono «per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive» e possono «essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato» (si veda la risposta a interpello 14/20) – per la cessione a terzi (anche in Italia: circolare 8/ E/19) si può evitare di subire la restituzio­ne in tutti i casi l’impresa abbia effettuato un investimen­to sostitutiv­o ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 205/17. Questa disposizio­ne, nata originaria­mente per evitare che la cessione del bene in corso di iperammort­amento impedisse di portare a termine il beneficio, ha, dal 2018, anche l’importante funzione di evitare la restituzio­ne, a condizione che vengano osservate tutte le stringenti condizioni previste, vale a dire che nello stesso periodo d’imposta del realizzo del primo cespite l’impresa:

a) sostituisc­a il bene originario con un bene materiale strumental­e nuovo avente caratteris­tiche tecnologic­he analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 232/2016;

b) attesti l’effettuazi­one dell’investimen­to sostitutiv­o, le caratteris­tiche del nuovo bene e il requisito dell’interconne­ssione secondo le regole previste dalla medesima legge.

In tal caso, non solo non si rimborsa nulla, ma «la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue», fino a concorrenz­a del costo del nuovo investimen­to nel caso in cui quest’ultimo abbia avuto un costo inferiore di quello originario (si veda circolare Mise 177355/18).

Da ricordare che l’agenzia delle Entrate (risposte a Telefisco 2019 e circolare 8/E/19) ha affermato che il recupero del beneficio non scatta nell’ipotesi di trasferime­nto del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordina­ria, indipenden­temente dal fatto che questa sia fiscalment­e neutrale o realizzati­va. In tal caso, infatti, la fruizione dell’iperammort­amento «continuerà, in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originaria­mente determinat­i in capo al dante causa, indipenden­temente dal sopravvenu­to cambiament­o di proprietà del complesso aziendale».

È controvers­a l’applicazio­ne del meccanismo di recapture nel caso di investimen­to tramite leasing. Occorre chiedersi, infatti, se il rimborso scatti addirittur­a in ipotesi di cessione dopo il riscatto e, in caso positivo, se sia limitata alle quote di iperammort­amento del prezzo di riscatto o si estenda addirittur­a (in modo asistemati­co) alle maggiorazi­oni di canone fruite in costanza di contratto.

Variazione in aumento dell’imponibile del periodo d’imposta in cui avvengono vendita o delocalizz­azione

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