Basta la disponibilità verso il mafioso
Anche la semplice disponibilità a fare favori all’esponente della cosca locale, fa scattare il reato di voto di scambio, a carico del politico. Non è, infatti necessario che le promesse fatte per raccogliere consensi elettorali si rispettino tutte né che le condotte del candidato si traducano in un rafforzamento del clan. Elemento quest’ultimo che serve solo per contestare il diverso reato di partecipazione o concorso esterno all’associazione mafiosa. Non passa la tesi della difesa secondo la quale l’elemento della disponibilità è stato introdotto solo con la legge 43/ 2019