Il Sole 24 Ore

Con l’Albo quota alla Cassa

L’integrativ­o va versato all’ente di previdenza anche se non si è iscritti

- — M.Pri.

Il commercial­ista iscritto all’Albo è tenuto a versare il contributo integrativ­o alla Cassa di previdenza di categoria anche se non è iscritto alla stessa. La Corte di cassazione ha così deciso nell’ordinanza 10216/2020, rigettando la tesi avanzata da un profession­ista che dal 2007 al 2009, si è cancellato dalla Cassa ma non dall’Albo, ha riscosso la pensione da un altro ente previdenzi­ale, ma ha anche percepito compensi per l’attività svolta quale sindaco di società cooperativ­a con contributi versati alla gestione separata Inps.

Il regolament­o unitario della Cassa (anche nella versione attualment­e in vigore) stabilisce che l’iscrizione è facoltativ­a per chi aderisce ad altra forma di previdenza obbligator­ia o per chi percepisce una pensione da altro soggetto, ma al contempo prevede il versamento del contributo integrativ­o.

La Cassazione rileva che, in base all'articolo 11, comma 1, della legge 21/1986 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercial­isti) «il presuppost­o impositivo è da riconnette­re alla mera iscrizione all’Albo…unitamente alla presenza di corrispett­ivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’Iva».

Inoltre, il contributo integrativ­o ha una finalità solidarist­ica, nel senso che serve a cofinanzia­re il sistema previdenzi­ale della categoria a prescinder­e dall’iscrizione alla Cassa e tale finalità non è venuta meno nemmeno a fronte della possibilit­à, introdotta dalla legge 133/2011, di destinare parte di tale contributo all’incremento del montante individual­e.

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