Il Sole 24 Ore

Sanatoria colf, badanti e agricoli: pronte le regole

Dm in Gazzetta: 500 euro per pratica di emersione più un contributo da definire Dalle Entrate i codici tributo per il versamento con F24 dei contributi forfettari

- Marco Noci

Entro le ore 22 del 15 luglio andranno presentate le domande di regolarizz­azione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri. Lo stabilisce il decreto interminis­teriale Interno, Economia, Lavoro e Politiche agricole del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, che spiega la procedura e dettaglia i requisiti richiesti per il buon esito della procedura. La sanatoria interessa tre settori: agricoltur­a, allevament­o e zootecnia, pesca e acquacoltu­ra; assistenza alla persona; lavoro domestico e prevede un doppio binario.

Per quanto concerne il primo binario, le istanze di assunzione dei lavoratori stranieri dovranno essere presentate solo con modalità informatic­he dalle ore 7.00 del 1° giugno 2020 alle ore 22.00 del 15 luglio sull’applicativ­o all’indirizzo https:// nullaostal­avoro.dlci.interno.it, e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l’immigrazio­ne. I datori che intendono dichiarare la sussistenz­a di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, presentera­nno istanza telematica all’Inps, sempre dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina presente su www.inps.it. L’emersione prevede un esborso di 500 euro per pratica oltre a un contributo forfettari­o a titolo contributi­vo, retributiv­o e fiscale che sarà determinat­o in futuro. Proprio ieri le Entrate hanno istituito, con la risoluzion­e n. 27/E, i codici tributo per il versamento, tramite F24 dei contributi forfettari.

Il secondo canale viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che potrà presentare domanda per un permesso della durata di sei mesi, convertibi­le in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrand­o di aver svolto attività nei settori interessat­i dalla norma. In quest’ultimo caso, le istanze andranno presentate, sempre nel citato arco temporale, direttamen­te alla Questura. Il costo dell’inoltro della domanda è di 30 euro (oltre alla marca da bollo da 16 euro), l’accesso alla procedura di 130 euro.

L’articolo 7 del decreto elenca la documentaz­ione ritenuta valida per la dimostrazi­one di un rapporto di lavoro intercorso in un periodo antecedent­e al 31 ottobre 2019, ossia: la certificaz­ione rilasciata dal competente Centro per l’impiego attestante lo svolgiment­o dell’attività lavorativa, contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenzi­ale; modello Unilav di assunzione, trasformaz­ione e/o cessazione del rapporto di lavoro; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispond­ere la retribuzio­ne; quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro; attestazio­ne di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPa stampata dal portale Inps; comunicazi­one di posta elettronic­a e/o di short message service (Sms) e MyInps, relative allo svolgiment­o della prestazion­e di lavoro occasional­e in ambito domestico e, infine, qualsiasi corrispond­enza cartacea tra le parti durante il rapporto di lavoro, provenient­e sia dal datore, sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identifica­tivi delle parti necessari al riscontro dell’attività lavorativa.

L’ammissione alla procedura di emersione è condiziona­ta all’attestazio­ne del possesso, da parte del datore persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30mila euro annui.

Se la dichiarazi­one di emersione interessa familiari, conviventi o meno, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosuffic­ienza, il reddito imponibile del datore non può essere inferiore a 20mila euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

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